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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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2023/1114 IT Art. 3 cercato: 'offerta al pubblico' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
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Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« tecnologia_a_registro_distribuito_(DLT)»: una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti;

2)

« registro_distribuito»: un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo_di_consenso;

3)

« meccanismo_di_consenso»: le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione;

4)

« nodo_di_rete_DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro_distribuito;

5)

« cripto-attività»: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro_distribuito o una tecnologia analoga;

6)

« token_collegato_ad_attività»: un tipo di cripto-attività che non è un token_di_moneta_elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;

7)

« token_di_moneta_elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta_ufficiale;

8)

« valuta_ufficiale»: una valuta_ufficiale di un paese che è emessa da una banca centrale o da un’altra autorità monetaria;

9)

« utility_token»: un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente;

10)

« emittente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, che emette cripto-attività;

11)

« emittente richiedente»: un emittente di token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica che richiede l’autorizzazione per offrire al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

12)

« offerta al pubblico»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sulle cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali cripto-attività;

13)

« offerente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, o l’ emittente, che offre cripto-attività al pubblico;

14)

« fondi»: fondi ai sensi dell’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366;

15)

«prestatore di servizi per le cripto-attività»: una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 59;

16)

«servizio per le cripto-attività»: qualsiasi servizio e attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività:

a)

prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;

b)

gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

c)

scambio di cripto-attività con fondi;

d)

scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;

e)

esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

f)

collocamento di cripto-attività;

g)

ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

h)

prestazione di consulenza sulle cripto-attività;

i)

prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività;

j)

prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;

17)

«prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti»: la custodia o il controllo, per conto di clienti, delle cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private;

18)

«gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività»: la gestione di uno o più sistemi multilaterali che consente o facilita l’incontro, all’interno del sistema e in base alle sue regole, di molteplici interessi di terzi per l’acquisto o la vendita di cripto-attività, in modo tale da portare alla conclusione di contratti, scambiando cripto-attività con fondi, o scambiando cripto-attività con altre cripto-attività;

19)

«scambio di cripto-attività con fondi»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di fondi utilizzando capitale proprio;

20)

«scambio di cripto-attività con altre cripto-attività»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività utilizzando capitale proprio;

21)

«esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la conclusione di accordi, per conto di clienti, per l’acquisto o la vendita di una o più cripto-attività o la sottoscrizione per conto di clienti di una o più cripto-attività, compresa la conclusione di contratti per la vendita di cripto-attività al momento della loro offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

22)

«collocamento di cripto-attività»: la commercializzazione di cripto-attività agli acquirenti, a nome o per conto dell’ offerente o di una parte a esso connessa;

23)

«ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la ricezione da una persona di un ordine di acquisto o di vendita di una o più cripto-attività o di sottoscrizione di una o più cripto-attività e la trasmissione di tale ordine a una terza parte a fini di esecuzione;

24)

«prestazione di consulenza sulle cripto-attività»: l’offerta, la fornitura o l’accordo per la fornitura di raccomandazioni personalizzate a clienti, su richiesta del cliente o su iniziativa del prestatore di servizi per le cripto-attività che presta la consulenza, in merito a una o più operazioni relative a cripto-attività o all’impiego di servizi per le cripto-attività;

25)

«prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività»: la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano una o più cripto-attività;

26)

«prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti»: la prestazione di servizi di trasferimento, per conto di una persona fisica o giuridica, di cripto-attività da un indirizzo o un conto di registro_distribuito a un altro;

27)

« organo_di_amministrazione»: l’organo o gli organi di un emittente, offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, che sono designati conformemente al diritto nazionale, ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, e che supervisionano e monitorano le decisioni nel soggetto e che comprendono le persone che dirigono di fatto l’attività del soggetto;

28)

« ente_creditizio»: un ente_creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE;

29)

« impresa_di_investimento»: un’ impresa_di_investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE;

30)

« investitori_qualificati»: le persone o i soggetti elencati nell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE;

31)

« stretti_legami»: gli stretti_legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/65/UE;

32)

« riserva_di_attività»: il paniere di attività di riserva che garantisce il credito nei confronti dell’ emittente;

33)

« Stato_membro_d’origine»:

a)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica ha la propria sede legale nell’Unione, lo Stato membro in cui l’ offerente o la persona ha la propria sede legale;

b)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica non ha sede legale nell’Unione ma ha una o più succursali nell’Unione, lo Stato membro scelto dall’ offerente o dalla persona tra gli Stati membri in cui l’ emittente ha succursali;

c)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell’Unione, il primo Stato membro in cui intende offrire le cripto-attività al pubblico o, a scelta dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

d)

per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l’ emittente di tali token ha la propria sede legale;

e)

per gli emittenti di token_di_moneta_elettronica, lo Stato membro in cui l’ emittente di tali token è autorizzato come ente_creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituto_di_moneta_elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE;

f)

per i prestatori di servizi per le cripto-attività, lo Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha la propria sede legale;

34)

« Stato_membro_ospitante»: lo Stato membro in cui un offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione ha presentato un’ offerta al pubblico di cripto-attività o chiede l’ammissione alla negoziazione, o in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività, se diverso dallo Stato_membro_d’origine;

35)

« autorità_competente»: l’autorità o le autorità:

a)

designate da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 93 relativamente agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica, di emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le cripto-attività;

b)

designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/110/CE relativamente agli emittenti di token_di_moneta_elettronica;

36)

« partecipazione_qualificata»: la partecipazione in un emittente di token collegati ad attività o in un prestatore di servizi per le cripto-attività, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32), rispettivamente, tenuto conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, oppure che comportano la possibilità di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’ emittente di token collegati ad attività o sulla gestione del prestatore di servizi per le cripto-attività in cui si detiene la partecipazione;

37)

« detentore_al_dettaglio»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

38)

« interfaccia_online»: qualsiasi software, compresi siti web, parti di siti web o applicazioni, gestito da o per conto di un offerente o di un prestatore di servizi per le cripto-attività e che serve a fornire ai possessori di cripto-attività l’accesso alle loro cripto-attività e ai clienti l’accesso ai servizi per le cripto-attività;

39)

« cliente»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività;

40)

«negoziazione «matched principal»: la negoziazione «matched principal» quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE;

41)

« servizi_di_pagamento»: servizi_di_pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

42)

«prestatore di servizi_di_pagamento»: un prestatore di servizi_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366;

43)

« istituto_di_moneta_elettronica»: un istituto_di_moneta_elettronica quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE;

44)

« moneta_elettronica»: la moneta_elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE;

45)

« dati_personali»: i dati_personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

46)

« istituto_di_pagamento»: un istituto_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366;

47)

« società_di_gestione_di_OICVM»: una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

48)

«gestore di fondi di investimento alternativi»: un GEFIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34);

49)

« strumento_finanziario»: uno strumento_finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

50)

« deposito»: un deposito quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE;

51)

« deposito strutturato»: un deposito strutturato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente gli elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1 e per adeguare tali definizioni agli sviluppi del mercato e tecnologici.

TITOLO II

CRIPTO-ATTIVITÀ DIVERSE DAI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ O DAI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce requisiti uniformi per l’ offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica, di token collegati ad attività e di token_di_moneta_elettronica, nonché i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività.

2.   In particolare, il presente regolamento stabilisce quanto segue:

a)

gli obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione, l’ offerta al pubblico e l’ammissione di cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione per cripto-attività («ammissione alla negoziazione»);

b)

i requisiti per l’autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token_di_moneta_elettronica, nonché per il loro funzionamento, la loro organizzazione e la loro governance;

c)

i requisiti per la tutela dei possessori di cripto-attività nell’emissione, nell’ offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività;

d)

i requisiti per la tutela dei clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività;

e)

le misure volte a prevenire l’abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato in relazione alle cripto-attività, al fine di garantire l’integrità dei mercati delle cripto-attività.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese coinvolte nell’emissione, nell’ offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o che prestano servizi connessi alle cripto-attività nell’Unione.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

alle persone che prestano servizi per le cripto-attività esclusivamente per le loro imprese madri, per le loro filiazioni o per altre filiazioni delle loro imprese madri;

b)

ai curatori o agli amministratori che agiscono nel corso di una procedura di insolvenza, salvo ai fini dell’articolo 47;

c)

alla BCE, alle banche centrali degli Stati membri ove agiscano in veste di autorità monetarie o alle altre autorità pubbliche degli Stati membri;

d)

alla Banca europea per gli investimenti e alle sue controllate;

e)

al Fondo europeo di stabilità finanziaria e al meccanismo europeo di stabilità;

f)

alle organizzazioni internazionali pubbliche.

3.   Il presente regolamento non si applica alle cripto-attività che sono uniche e non fungibili con altre cripto-attività.

4.   Il presente regolamento non si applica alle cripto-attività che rientrano in una o più delle definizioni seguenti:

a)

strumenti finanziari;

b)

depositi, compresi i depositi strutturati;

c)

fondi, eccetto ove siano qualificabili come token_di_moneta_elettronica;

d)

posizioni inerenti a cartolarizzazione nel contesto di una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402;

e)

prodotti assicurativi non vita o vita che rientrano nelle classi di assicurazione elencati negli allegati I e II della direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27) o contratti di riassicurazione e retrocessione di cui alla stessa direttiva;

f)

i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo principale di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;

g)

gli schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) o della direttiva 2009/138/CE;

h)

i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;

i)

un prodotto pensionistico individuale paneuropeo come definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio (29);

j)

regimi di sicurezza sociale contemplati dal regolamento (CE) n. 883/2004 (30) e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (31).

5.   Entro il 30 dicembre 2024, l’ESMA elabora, ai fini del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulle condizioni e sui criteri per la qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari.

6.   Il presente regolamento fa salvo il regolamento (UE) n. 1024/2013.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« tecnologia_a_registro_distribuito_(DLT)»: una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti;

2)

« registro_distribuito»: un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo_di_consenso;

3)

« meccanismo_di_consenso»: le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione;

4)

« nodo_di_rete_DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro_distribuito;

5)

« cripto-attività»: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro_distribuito o una tecnologia analoga;

6)

« token_collegato_ad_attività»: un tipo di cripto-attività che non è un token_di_moneta_elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;

7)

« token_di_moneta_elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta_ufficiale;

8)

« valuta_ufficiale»: una valuta_ufficiale di un paese che è emessa da una banca centrale o da un’altra autorità monetaria;

9)

« utility_token»: un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente;

10)

« emittente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, che emette cripto-attività;

11)

« emittente richiedente»: un emittente di token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica che richiede l’autorizzazione per offrire al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

12)

« offerta al pubblico»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sulle cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali cripto-attività;

13)

« offerente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, o l’ emittente, che offre cripto-attività al pubblico;

14)

« fondi»: fondi ai sensi dell’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366;

15)

«prestatore di servizi per le cripto-attività»: una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 59;

16)

«servizio per le cripto-attività»: qualsiasi servizio e attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività:

a)

prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;

b)

gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

c)

scambio di cripto-attività con fondi;

d)

scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;

e)

esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

f)

collocamento di cripto-attività;

g)

ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

h)

prestazione di consulenza sulle cripto-attività;

i)

prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività;

j)

prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;

17)

«prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti»: la custodia o il controllo, per conto di clienti, delle cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private;

18)

«gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività»: la gestione di uno o più sistemi multilaterali che consente o facilita l’incontro, all’interno del sistema e in base alle sue regole, di molteplici interessi di terzi per l’acquisto o la vendita di cripto-attività, in modo tale da portare alla conclusione di contratti, scambiando cripto-attività con fondi, o scambiando cripto-attività con altre cripto-attività;

19)

«scambio di cripto-attività con fondi»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di fondi utilizzando capitale proprio;

20)

«scambio di cripto-attività con altre cripto-attività»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività utilizzando capitale proprio;

21)

«esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la conclusione di accordi, per conto di clienti, per l’acquisto o la vendita di una o più cripto-attività o la sottoscrizione per conto di clienti di una o più cripto-attività, compresa la conclusione di contratti per la vendita di cripto-attività al momento della loro offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

22)

«collocamento di cripto-attività»: la commercializzazione di cripto-attività agli acquirenti, a nome o per conto dell’ offerente o di una parte a esso connessa;

23)

«ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la ricezione da una persona di un ordine di acquisto o di vendita di una o più cripto-attività o di sottoscrizione di una o più cripto-attività e la trasmissione di tale ordine a una terza parte a fini di esecuzione;

24)

«prestazione di consulenza sulle cripto-attività»: l’offerta, la fornitura o l’accordo per la fornitura di raccomandazioni personalizzate a clienti, su richiesta del cliente o su iniziativa del prestatore di servizi per le cripto-attività che presta la consulenza, in merito a una o più operazioni relative a cripto-attività o all’impiego di servizi per le cripto-attività;

25)

«prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività»: la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano una o più cripto-attività;

26)

«prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti»: la prestazione di servizi di trasferimento, per conto di una persona fisica o giuridica, di cripto-attività da un indirizzo o un conto di registro_distribuito a un altro;

27)

« organo_di_amministrazione»: l’organo o gli organi di un emittente, offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, che sono designati conformemente al diritto nazionale, ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, e che supervisionano e monitorano le decisioni nel soggetto e che comprendono le persone che dirigono di fatto l’attività del soggetto;

28)

« ente_creditizio»: un ente_creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE;

29)

« impresa_di_investimento»: un’ impresa_di_investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE;

30)

« investitori_qualificati»: le persone o i soggetti elencati nell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE;

31)

« stretti_legami»: gli stretti_legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/65/UE;

32)

« riserva_di_attività»: il paniere di attività di riserva che garantisce il credito nei confronti dell’ emittente;

33)

« Stato_membro_d’origine»:

a)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica ha la propria sede legale nell’Unione, lo Stato membro in cui l’ offerente o la persona ha la propria sede legale;

b)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica non ha sede legale nell’Unione ma ha una o più succursali nell’Unione, lo Stato membro scelto dall’ offerente o dalla persona tra gli Stati membri in cui l’ emittente ha succursali;

c)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell’Unione, il primo Stato membro in cui intende offrire le cripto-attività al pubblico o, a scelta dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

d)

per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l’ emittente di tali token ha la propria sede legale;

e)

per gli emittenti di token_di_moneta_elettronica, lo Stato membro in cui l’ emittente di tali token è autorizzato come ente_creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituto_di_moneta_elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE;

f)

per i prestatori di servizi per le cripto-attività, lo Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha la propria sede legale;

34)

« Stato_membro_ospitante»: lo Stato membro in cui un offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione ha presentato un’ offerta al pubblico di cripto-attività o chiede l’ammissione alla negoziazione, o in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività, se diverso dallo Stato_membro_d’origine;

35)

« autorità_competente»: l’autorità o le autorità:

a)

designate da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 93 relativamente agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica, di emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le cripto-attività;

b)

designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/110/CE relativamente agli emittenti di token_di_moneta_elettronica;

36)

« partecipazione_qualificata»: la partecipazione in un emittente di token collegati ad attività o in un prestatore di servizi per le cripto-attività, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32), rispettivamente, tenuto conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, oppure che comportano la possibilità di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’ emittente di token collegati ad attività o sulla gestione del prestatore di servizi per le cripto-attività in cui si detiene la partecipazione;

37)

« detentore_al_dettaglio»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

38)

« interfaccia_online»: qualsiasi software, compresi siti web, parti di siti web o applicazioni, gestito da o per conto di un offerente o di un prestatore di servizi per le cripto-attività e che serve a fornire ai possessori di cripto-attività l’accesso alle loro cripto-attività e ai clienti l’accesso ai servizi per le cripto-attività;

39)

« cliente»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività;

40)

«negoziazione «matched principal»: la negoziazione «matched principal» quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE;

41)

« servizi_di_pagamento»: servizi_di_pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

42)

«prestatore di servizi_di_pagamento»: un prestatore di servizi_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366;

43)

« istituto_di_moneta_elettronica»: un istituto_di_moneta_elettronica quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE;

44)

« moneta_elettronica»: la moneta_elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE;

45)

« dati_personali»: i dati_personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

46)

« istituto_di_pagamento»: un istituto_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366;

47)

« società_di_gestione_di_OICVM»: una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

48)

«gestore di fondi di investimento alternativi»: un GEFIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34);

49)

« strumento_finanziario»: uno strumento_finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

50)

« deposito»: un deposito quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE;

51)

« deposito strutturato»: un deposito strutturato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente gli elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1 e per adeguare tali definizioni agli sviluppi del mercato e tecnologici.

TITOLO II

CRIPTO-ATTIVITÀ DIVERSE DAI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ O DAI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

Articolo 4

Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica

1.   Una persona non presenta un’ offerta al pubblico nell’Unione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica a meno che tale persona:

a)

sia una persona giuridica;

b)

abbia redatto un White Paper sulle cripto-attività in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 6;

c)

abbia notificato il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8;

d)

abbia pubblicato il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9;

e)

abbia redatto le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 7;

f)

abbia pubblicato le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 9;

g)

rispetti gli obblighi per gli offerenti di cui all’articolo 14.

2.   Il paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), non si applica a nessuno delle seguenti offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica:

a)

un’offerta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per ogni Stato membro in cui tali persone agiscono per proprio conto;

b)

un’ offerta al pubblico di una cripto-attività nell’Unione il cui corrispettivo totale, nell’arco di un periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’offerta, non superi 1 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta_ufficiale o in cripto-attività;

c)

un’offerta di una cripto-attività rivolta esclusivamente agli investitori_qualificati dove la cripto-attività può essere detenuta solo da tali investitori_qualificati.

3.   Il presente titolo non si applica alle offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica ove ricorra uno dei casi seguenti:

a)

la cripto-attività è offerta gratuitamente;

b)

la cripto-attività è creata automaticamente a titolo di ricompensa per il mantenimento del registro_distribuito o la convalida delle operazioni;

c)

l’offerta riguarda un utility_token che fornisce accesso a un bene o servizio esistente o in gestione;

d)

il possessore della cripto-attività ha il diritto di utilizzarla solo in cambio di beni e servizi in una rete limitata di esercenti con accordi contrattuali con l’ offerente.

Ai fini della lettera a) del primo comma, una cripto-attività non è considerata offerta gratuitamente se gli acquirenti sono tenuti a fornire o a impegnarsi a fornire dati_personali all’ offerente in cambio di tale cripto-attività o se l’ offerente di una cripto-attività riceve dai potenziali possessori di queste onorari, commissioni, o benefici monetari o non monetari in cambio di detta cripto-attività.

Qualora, per ciascun periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’ offerta al pubblico iniziale, il corrispettivo totale di un’ offerta al pubblico di una cripto-attività nell’Unione nelle circostanze di cui al primo comma, lettera d), superi 1 000 000 EUR, l’ offerente invia all’ autorità_competente una notifica contenente una descrizione dell’offerta e spiegando perché l’offerta è esentata dal presente titolo a norma del primo comma, lettera d).

Sulla base della notifica di cui al terzo comma, l’ autorità_competente adotta una decisione debitamente giustificata se ritiene che l’attività non possa beneficiare di un’esenzione in quanto rete limitata ai sensi del primo comma, lettera d), e ne informa di conseguenza l’ offerente.

4.   Le esenzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applicano qualora l’ offerente, o un’altra persona che agisce per suo conto, renda nota in qualsiasi comunicazione la sua intenzione di chiedere l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica.

5.   L’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività a norma dell’articolo 59 non è necessaria per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti o per la prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività in relazione a cripto-attività le cui offerte al pubblico sono esenti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, a meno che:

a)

esista un’altra offerta al pubblico della stessa cripto-attività e tale offerta non benefici dell’esenzione; o

b)

la cripto-attività offerta è ammessa ad una piattaforma di negoziazione.

6.   Qualora l’ offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica abbia come oggetto un utility_token che permette l’accesso a beni o servizi non ancora esistenti o non ancora operativi, la durata dell’ offerta al pubblico quale descritta nel White Paper sulle cripto-attività non supera i 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di detto White Paper.

7.   Qualsiasi successiva offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica è considerata un’offerta separata al pubblico cui si applicano i requisiti di cui al paragrafo 1, fatta salva l’eventuale applicazione del paragrafo 2 o 3 alla successiva offerta al pubblico.

Nessun ulteriore White Paper sulle cripto-attività è richiesto per alcuna successiva offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica, purché sia stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente agli articoli 9 e 12 e la persona responsabile della redazione di tale White Paper acconsenta al suo utilizzo per iscritto.

8.   Qualora un’ offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica sia esentata dall’obbligo di pubblicare un White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 2 o 3, ma esso è comunque redatto volontariamente, si applica il presente titolo.

Articolo 6

Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività

1.   Un White Paper sulle cripto-attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato I:

a)

informazioni sull’ offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

b)

informazioni sull’ emittente, se diverso dall’ offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

c)

informazioni sul gestore della piattaforma di negoziazione nei casi in cui rediga il White Paper sulle cripto-attività;

d)

informazioni sul progetto di cripto-attività;

e)

informazioni sull’ offerta al pubblico della cripto-attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

f)

informazioni sulla cripto-attività;

g)

informazioni sui diritti e gli obblighi connessi alla cripto-attività;

h)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

i)

informazioni sui rischi;

j)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere le cripto-attività.

Nei casi in cui il White Paper sulle cripto-attività non venga redatto dalle persone di cui al primo comma, lettere a), b) e c), il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle cripto-attività e il motivo per cui tale persona particolare lo ha redatto.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile:

«Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità_competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea». L’ offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.».

Qualora il White Paper sulle cripto-attività sia redatto dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o dal gestore di una piattaforma di negoziazione, nella dichiarazione di cui al primo comma, è inserito un riferimento a «persona che chiede l’ammissione alla negoziazione» o «gestore della piattaforma di negoziazione» invece di « offerente».

4.   Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni per quanto riguarda il valore futuro della cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 5.

5.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

a)

la cripto-attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

b)

la cripto-attività può non essere sempre trasferibile;

c)

la cripto-attività può non essere liquida;

d)

se l’ offerta al pubblico ha come oggetto utility_token, tale utility_token può non essere scambiabile con il bene o servizio promesso nel White Paper sulle cripto-attività, soprattutto in caso di fallimento o abbandono del progetto di cripto-attività;

e)

la cripto-attività non è coperta dai sistemi di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35);

f)

la cripto-attività non è coperta dai sistemi di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE.

6.   I White Paper sulle cripto-attività contengono una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni tali da alterarne il significato.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 6, che, in un linguaggio breve e non tecnico, fornisce informazioni chiave sull’ offerta al pubblico della cripto-attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile e presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche della cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori della cripto-attività a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare la cripto-attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ offerta al pubblico della cripto-attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

8.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

9.   Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se la cripto-attività è offerta anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

10.   Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

11.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 10.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

12.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, sulle metodologie e sulla presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera j), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7

Comunicazioni di marketing

1.   Qualsiasi comunicazione di marketing relativa a un’ offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica o all’ammissione di tale cripto-attività alla negoziazione rispetta tutti i requisiti seguenti:

a)

le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali;

b)

le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono corrette, chiare e non fuorvianti;

c)

le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono coerenti con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività, qualora tale White Paper sulle cripto-attività sia richiesto a norma dell’articolo 4 o 5;

d)

le comunicazioni di marketing specificano chiaramente che è stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività e indicano chiaramente l’indirizzo del sito web dell’ offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione della cripto-attività in questione, nonché il numero di telefono e l’indirizzo e-mail per contattare tale persona;

e)

le comunicazioni di marketing contengono la seguente dichiarazione chiara e ben visibile:

«La presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività non è stata esaminata o approvata da alcuna autorità_competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’ offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto della presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività.».

Qualora la comunicazione di marketing sia preparata dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o dal gestore di una piattaforma di negoziazione, nella dichiarazione di cui al primo comma, lettera e), è inserito un riferimento a «persona che chiede l’ammissione alla negoziazione» o «gestore della piattaforma di negoziazione» invece di « offerente».

2.   Qualora sia richiesto un White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 4 o 5, nessuna comunicazione di marketing è diffusa prima della pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività. Non è pregiudicata la capacità dell’ offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore di una piattaforma di negoziazione di effettuare sondaggi di mercato.

3.   L’ autorità_competente dello Stato membro in cui sono diffuse le comunicazioni di marketing ha il potere di valutare il rispetto del paragrafo 1 per quanto riguarda tali comunicazioni di marketing.

Se necessario, l’ autorità_competente dello Stato membro di origine assiste l’ autorità_competente dello Stato membro in cui sono diffuse le comunicazioni di marketing nel valutare la coerenza delle comunicazioni di marketing con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività.

4.   Il ricorso, da parte dell’ autorità_competente di uno Stato_membro_ospitante, a uno qualsiasi dei poteri di vigilanza e di indagine di cui all’articolo 94 in relazione all’applicazione del presente articolo è notificato senza indebito ritardo all’ autorità_competente nello Stato membro di origine dell’ offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione della cripto-attività.

Articolo 8

Notifica del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing

1.   Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica notificano il loro White Paper sulle cripto-attività all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine.

2.   Le comunicazioni di marketing sono notificate, su richiesta, all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine e all’ autorità_competente dello Stato_membro_ospitante quando si rivolgono a potenziali possessori di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica in tali Stati membri.

3.   Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione del White Paper sulle cripto-attività, né di comunicazioni di marketing ad essi relative prima della loro rispettiva pubblicazione.

4.   La notifica del White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 1 è corredata da una presentazione dei motivi per cui le cripto-attività descritte in tale White Paper non dovrebbero essere considerate:

a)

una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4;

b)

un token_di_moneta_elettronica; o

c)

un token_collegato_ad_attività.

5.   Gli elementi di cui ai paragrafi 1 e 4 sono notificati all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine almeno 20 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività.

6.   Unitamente alla notifica di cui al paragrafo 1, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica forniscono all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine un elenco degli eventuali Stati membri ospitanti in cui intendono offrire le loro cripto-attività al pubblico o chiedere l’ammissione alla negoziazione. Essi informano inoltre l’ autorità_competente del proprio Stato_membro_d’origine della data prevista per l’inizio dell’ offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione e ogni modifica di tale data.

L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine notifica al punto di contatto unico degli Stati membri ospitanti l’intenzione di effettuare un’ offerta al pubblico o di chiedere l’ammissione alla negoziazione e comunicano al punto di contatto unico il relativo White Paper sulle cripto-attività entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell’elenco degli Stati membri ospitanti di cui al primo comma.

7.   L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine comunica all’ESMA le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 come pure la data prevista per l’inizio dell’ offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione ed ogni eventuale modifica di tale data. Essa trasmette tali informazioni entro cinque giorni lavorativi dal loro ricevimento da parte dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione.

L’ESMA rende disponibile il White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 2, entro la data di inizio dell’ offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

Articolo 9

Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing

1.   Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica pubblicano i loro White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, le loro comunicazioni di marketing sul proprio sito web, che è accessibile al pubblico, con ragionevole anticipo e, in ogni caso, prima della data di inizio dell’ offerta al pubblico di tali cripto-attività o dell’ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di tali cripto-attività. I White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, le comunicazioni di marketing rimangono disponibili sul sito web degli offerenti o delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione finché le cripto-attività sono detenute dal pubblico.

2.   La versione dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati e, se del caso, delle comunicazioni di marketing pubblicate, è identica a quella notificata all’ autorità_competente in conformità dell’articolo 8 o, se del caso, alla versione modificata in conformità dell’articolo 12.

Articolo 10

Risultato dell’ offerta al pubblico e disposizioni di salvaguardia

1.   Gli offerenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica che fissano un termine per la loro offerta al pubblico di tali cripto-attività pubblicano sul loro sito web il risultato dell’ offerta al pubblico entro 20 giorni lavorativi dalla fine del periodo di sottoscrizione.

2.   Gli offerenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica che non fissano un termine per la loro offerta al pubblico di tali cripto-attività pubblicano sul loro sito web, su base continuativa, almeno con cadenza mensile, il numero di quote di cripto-attività in circolazione.

3.   Gli offerenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica che fissano un termine per la loro offerta al pubblico di cripto-attività adottano disposizioni efficaci per monitorare e tutelare i fondi o le altre cripto-attività raccolti durante l’ offerta al pubblico. A tal fine, detti offerenti assicurano che i fondi o le cripto-attività raccolti durante l’ offerta al pubblico siano detenuti in custodia da uno o entrambi i soggetti seguenti:

a)

un ente_creditizio, se i fondi sono raccolti durante l’ offerta al pubblico;

b)

un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti.

4.   Quando l’ offerta al pubblico non ha un termine, l’ offerente rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo fino alla scadenza del diritto di recesso del detentore_al_dettaglio di cui all’articolo 13.

Articolo 11

Diritti degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica

1.   Dopo la pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9 e, se del caso, del White Paper modificato sulle cripto-attività conformemente all’articolo 12, gli offerenti possono offrire cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica in tutta l’Unione e tali cripto-attività possono essere ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell’Unione.

2.   Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica che hanno pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9 e, se del caso, un White Paper modificato sulle cripto-attività conformemente all’articolo 12, non sono soggetti a ulteriori obblighi di informativa per quanto riguarda l’ offerta al pubblico o l’ammissione a una piattaforma di negoziazione di tale cripto-attività.

Articolo 12

Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati e delle comunicazioni di marketing pubblicate

1.   Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica modificano i loro White Paper pubblicati e, se del caso, le loro comunicazioni di marketing pubblicate, qualora sopraggiunga un fatto nuovo significativo, un errore o imprecisione rilevante che possa influire sulla valutazione delle cripto-attività. Tale requisito si applica per la durata dell’ offerta al pubblico o fino a quando la cripto-attività è ammessa alla negoziazione.

2.   Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica notificano i loro White Paper sulle cripto-attività modificati e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate, come pure la data prevista della pubblicazione, all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine, indicando i motivi di tale modifica, almeno sette giorni lavorativi prima della pubblicazione.

3.   Alla data di pubblicazione, o prima se richiesto dall’ autorità_competente, l’ offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o il gestore di piattaforme di negoziazione, mediante il proprio sito web, informano immediatamente il pubblico della notifica di un White Paper sulle cripto-attività modificato all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine e forniscono una sintesi dei motivi per i quali hanno notificato un White Paper sulle cripto-attività modificato.

4.   L’ordine in cui sono riportate le informazioni in un White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing modificate è coerente con quello del White Paper sulle cripto-attività pubblicato o delle comunicazioni di marketing pubblicate in conformità dell’articolo 9.

5.   Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, delle comunicazioni di marketing modificate, l’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine notifica il White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate all’ autorità_competente degli Stati membri ospitanti di cui all’articolo 8, paragrafo 6, e comunica all’ESMA la notifica e la data di pubblicazione.

L’ESMA inserisce il White Paper sulle cripto-attività modificato nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 2, alla pubblicazione.

6.   Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica pubblicano sul proprio sito web la versione modificata del White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing, indicando i motivi di tale modifica, conformemente all’articolo 9.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate sono corredati di marca temporale. La più recente versione modificata del White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing è contrassegnata come versione applicabile. Tutti i White Paper sulle cripto-attività modificati e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate restano disponibili finché le cripto-attività sono detenute dal pubblico.

8.   Se l’ offerta al pubblico ha come oggetto un utility_token che permette l’accesso a beni o servizi non ancora esistenti o non ancora operativi, le modifiche apportate nel White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing modificate, non prorogano il termine di 12 mesi di cui all’articolo 4, paragrafo 6.

9.   Le versioni precedenti del White Paper sulle cripto-attività e le comunicazioni di marketing restano disponibili al pubblico sul sito web degli offerenti, delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o dei gestori di piattaforme di negoziazione per almeno 10 anni dalla data di pubblicazione di tali versioni precedenti, con un’avvertenza ben visibile indicante che non sono più valide e un collegamento ipertestuale alla sezione dedicata del sito web in cui è pubblicata la versione più recente di tali documenti.

Articolo 13

Diritto di recesso

1.   I detentori al dettaglio che acquistano cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica direttamente da un offerente o da un prestatore di servizi per le cripto-attività che colloca cripto-attività per conto di tale offerente hanno il diritto di recesso.

I detentori al dettaglio dispongono di un periodo di 14 giorni di calendario per recedere dal loro accordo di acquisto di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica senza incorrere in commissioni o costi e senza essere tenuti a fornire una motivazione. Il periodo di recesso decorre dalla data in cui il detentore_al_dettaglio ha prestato il proprio consenso all’acquisto delle cripto-attività in oggetto.

2.   Tutti i pagamenti ricevuti da un detentore_al_dettaglio, comprese, se del caso, le eventuali spese, sono rimborsati senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla data in cui l’ offerente o il prestatore di servizi per le cripto-attività che colloca cripto-attività per conto di tale offerente è informato della decisione del detentore_al_dettaglio di revocare il consenso all’acquisto delle cripto-attività in oggetto.

Tale rimborso è effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento impiegato dal detentore_al_dettaglio per l’operazione iniziale, salvo che il detentore_al_dettaglio abbia espressamente consentito l’uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa o costo in virtù del rimborso.

3.   Gli offerenti di cripto-attività forniscono informazioni sul diritto di recesso di cui al paragrafo 1 nel loro White Paper sulle cripto-attività.

4.   Il diritto di recesso di cui al paragrafo 1 non si applica se le cripto-attività sono state ammesse alla negoziazione prima del loro acquisto da parte del detentore_al_dettaglio.

5.   Se gli offerenti hanno fissato un termine per la loro offerta al pubblico di tali cripto-attività conformemente all’articolo 10, il diritto di recesso non può essere esercitato dopo la fine del periodo di sottoscrizione.

Articolo 14

Obblighi degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica

1.   Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica:

a)

agiscono in modo onesto, corretto e professionale;

b)

comunicano con i possessori e potenziali possessori di cripto-attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante;

c)

individuano, prevengono, gestiscono e segnalano eventuali conflitti di interesse che possano sorgere;

d)

mantengono tutti i loro sistemi e protocolli di accesso di sicurezza secondo norme dell’Unione appropriate.

Ai fini della lettera d), del primo comma, l’ESMA, in cooperazione con l’ABE, emana entro il 30 dicembre 2024 orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per precisare tali norme dell’Unione.

2.   Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica agiscono nel migliore interesse dei possessori di tali cripto-attività e applicano la parità di trattamento, a meno che nel White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing non sia previsto un trattamento preferenziale di possessori specifici unitamente ai motivi di tale trattamento.

3.   Qualora un’ offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica sia annullata, gli offerenti di tale cripto-attività assicurano che tutti i fondi raccolti da possessori o potenziali possessori siano loro debitamente restituiti entro 25 giorni di calendario dalla data di annullamento.

Articolo 16

Autorizzazione

1.   Una persona non presenta un’ offerta al pubblico né chiede l’ammissione alla negoziazione all’interno dell’Unione, di un token_collegato_ad_attività, a meno che tale persona sia l’ emittente di tale token_collegato_ad_attività ed:

a)

è una persona giuridica o un’impresa stabilita nell’Unione e ha ricevuto l’apposita autorizzazione dall’ autorità_competente del suo Stato_membro_d’origine conformemente all’articolo 21; oppure

b)

è un ente_creditizio conforme ai requisiti di cui all’articolo 17.

Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’ emittente di un token_collegato_ad_attività, altre persone possono offrire al pubblico un token_collegato_ad_attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli articoli 27, 29 e 40.

Ai fini della lettera a) del primo comma, altre imprese possono emettere token collegati ad attività solo se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche e se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se:

a)

su un periodo di 12 mesi, calcolato alla fine di ciascun giorno di calendario, il valore medio del token_collegato_ad_attività emessi da un emittente non supera mai i 5 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta_ufficiale, e l’ emittente non è collegato a una rete di altri emittenti esentati; oppure

b)

l’ offerta al pubblico del token_collegato_ad_attività è rivolta esclusivamente a investitori_qualificati e il token_collegato_ad_attività può essere detenuto solo da tali investitori_qualificati.

Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, gli emittenti di token collegati ad attività redigono il White Paper sulle cripto-attività come previsto all’articolo 19 e notificano tale White Paper e, su richiesta, eventuali comunicazioni di marketing all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine.

3.   L’autorizzazione concessa dall’ autorità_competente a una persona di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), è valida per tutta l’Unione e consente all’ emittente di un token_collegato_ad_attività di offrire al pubblico, in tutta l’Unione, il token_collegato_ad_attività per il quale è stato autorizzato o di chiederne l’ammissione alla negoziazione.

4.   L’approvazione del White Paper sulle cripto-attività, concessa dall’ autorità_competente a norma dell’articolo 17, paragrafo 1 o dell’articolo 21, paragrafo 1, o del White Paper sulle cripto-attività modificato a norma dell’articolo 25, è valida per tutta l’Unione.

Articolo 17

Requisiti per gli enti creditizi

1.   Un token_collegato_ad_attività emesso da un ente_creditizio può essere offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione se l’ ente_creditizio:

a)

redige un White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19 per il token_collegato_ad_attività, sottopone tale White Paper all’approvazione dell’ autorità_competente del suo Stato_membro_d’origine conformemente alla procedura stabilita dalle norme tecniche di regolamentazione adottate in conformità del paragrafo 8 del presente articolo e ottiene l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività da parte dell’ autorità_competente;

b)

notifica alla rispettiva autorità_competente, almeno 90 giorni lavorativi prima di emettere per la prima volta il token_collegato_ad_attività, fornendole le informazioni seguenti:

i)

un programma operativo che definisce il modello di business che l’ ente_creditizio intende seguire;

ii)

un parere giuridico secondo cui il token_collegato_ad_attività non è assimilabile a:

una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4;

un token_di_moneta_elettronica;

iii)

una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance di cui all’articolo 34, paragrafo 1;

iv)

le politiche e le procedure elencate all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma;

v)

una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma;

vi)

una descrizione della politica di continuità operativa di cui all’articolo 34, paragrafo 9;

vii)

una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10;

viii)

una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11.

2.   Un ente_creditizio che ha precedentemente notificato l’ autorità_competente, in conformità del paragrafo 1 lettera b), l’emissione di un altro token_collegato_ad_attività, non è tenuto a presentare le informazioni che ha precedentemente trasmesso all’ autorità_competente qualora tali informazioni siano identiche. Nel presentare le informazioni elencate al paragrafo 1, lettera b), l’ ente_creditizio conferma espressamente che le informazioni non ritrasmesse sono ancora aggiornate.

3.   L’ autorità_competente che riceve una notifica di cui al paragrafo 1, lettera b), valuta, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni elencate in tale paragrafo, se le informazioni richieste in tale lettera sono state fornite. Qualora l’ autorità_competente concluda che una notifica non è completa a causa della mancanza di informazioni, essa informa immediatamente l’ ente_creditizio notificante al riguardo e fissa un termine entro il quale l’ ente_creditizio è tenuto a fornire le informazioni mancanti.

Il termine per fornire eventuali informazioni mancanti non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza di tale temine, il decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b), è sospeso. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’ autorità_competente sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b).

L’ ente_creditizio non presenta un’ offerta al pubblico e non chiede l’ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività fino a quando la notifica è incompleta.

4.   L’ ente_creditizio che emette token collegati ad attività, compresi i token collegati ad attività significativi, non è soggetto agli articoli 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 e 42.

5.   L’ autorità_competente comunica senza indugio alla BCE le informazioni complete ricevute in conformità del paragrafo 1 e, qualora l’ ente_creditizio sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro o qualora il token_collegato_ad_attività abbia come valuta di riferimento una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, anche alla banca centrale di tale Stato membro.

La BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma emettono, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete, un parere sulle informazioni e lo trasmettono all’ autorità_competente.

L’ autorità_competente esige che l’ ente_creditizio non offra al pubblico e non chieda l’ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività nei casi in cui la BCE o, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma, esprima un parere negativo per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, di trasmissione della politica monetaria o di sovranità monetaria.

6.   L’ autorità_competente comunica all’ESMA le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 3 dopo aver verificato la completezza delle informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

L’ESMA rende disponibili, tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3, entro la data di inizio dell’ offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

7.   Entro due giorni lavorativi dalla revoca dell’autorizzazione, l’ autorità_competente pertinente comunica all’ESMA la revoca dell’autorizzazione di un ente_creditizio che emette token collegati ad attività. L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, le informazioni riguardanti tale revoca nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3.

8.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente la procedura per l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 1, lettera a).

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 19

Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività

1.   Un White Paper sulle cripto-attività per un token_collegato_ad_attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato II:

a)

informazioni sull’ emittente del token_collegato_ad_attività;

b)

informazioni sul token_collegato_ad_attività;

c)

informazioni sull’ offerta al pubblico del token_collegato_ad_attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

d)

informazioni su diritti e obblighi connessi al token_collegato_ad_attività;

e)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

f)

informazioni sui rischi;

g)

informazioni sulla riserva_di_attività;

h)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi connessi all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere il token_collegato_ad_attività.

Il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’ emittente che offre al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale token connesso ad attività o chiede la sua ammissione alla negoziazione. Nei casi in cui il White Paper sulle cripto-attività non venga redatto dall’ emittente, il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle cripto-attività e il motivo per cui tale specifica persona lo ha redatto.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni sul valore futuro delle cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 4.

4.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

a)

il token_collegato_ad_attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

b)

il token_collegato_ad_attività può non essere sempre trasferibile;

c)

il token_collegato_ad_attività può non essere liquido;

d)

il token_collegato_ad_attività non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE;

e)

il token_collegato_ad_attività non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE.

5.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente del token_collegato_ad_attività. Tale dichiarazione attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato.

6.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’ offerta al pubblico del token_collegato_ad_attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche del token_collegato_ad_attività in questione, al fine di aiutarne i potenziali possessori a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il token_collegato_ad_attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ offerta al pubblico del token_collegato_ad_attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

La sintesi indica che i possessori di token collegati ad attività hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e specifica le condizioni di rimborso.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

8.   Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se il token_collegato_ad_attività è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine dell’ emittente, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

9.   Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

10.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera h), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 21

Concessione o rifiuto dell’autorizzazione

1.   Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento dei pareri di cui all’articolo 20, paragrafo 5, le autorità competenti adottano una decisione pienamente motivata che concede o rifiuta l’autorizzazione all’ emittente richiedente e, entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di tale decisione, la notificano all’ emittente richiedente. Se un emittente richiedente ottiene l’autorizzazione, il suo White Paper sulle cripto-attività si considera approvato.

2.   Le autorità competenti rifiutano l’autorizzazione se vi sono motivi oggettivi e dimostrabili che:

a)

l’ organo_di_amministrazione dell’ emittente richiedente può mettere a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e la continuità operativa dell’ emittente, nonché l’adeguata considerazione degli interessi dei suoi clienti e l’integrità del mercato;

b)

i membri dell’ organo_di_amministrazione non soddisfano i criteri di cui all’articolo 34, paragrafo 2;

c)

gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate non possiedono sufficienti requisiti di onorabilità di cui all’articolo 34, paragrafo 4;

d)

l’ emittente richiedente non soddisfa o rischia di non soddisfare uno qualsiasi dei requisiti del presente titolo;

e)

il modello di business dell’ emittente richiedente potrebbe costituire una grave minaccia per l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria e il regolare funzionamento dei sistemi dei pagamenti, o espone l’ emittente o il settore a gravi rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

3.   L’ABE e l’ESMA, entro il 30 giugno 2024, emanano congiuntamente orientamenti in conformità rispettivamente dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente di token collegati ad attività e degli azionisti e dei soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate negli emittenti di token collegati ad attività.

4.   Le autorità competenti rifiutano altresì l’autorizzazione qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale formuli un parere negativo in conformità dell’articolo 20, paragrafo 5, per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, trasmissione della politica monetaria o sovranità monetaria.

5.   Entro due giorni lavorativi dalla concessione dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano al punto di contatto unico degli Stati membri ospitanti, all’ESMA, all’ABE, alla BCE e, se del caso, alla banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, le informazioni elencate all’articolo 109, paragrafo 3.

L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3, entro la data di inizio dell’ offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

6.   Le autorità competenti informano l’ABE, l’ESMA, la BCE e, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, di tutte le richieste di autorizzazione rifiutate e forniscono le motivazioni alla base della decisione e, se del caso, la spiegazione di eventuali scostamenti dai pareri di cui all’articolo 20, paragrafo 5.

Articolo 28

Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività

Un emittente di un token_collegato_ad_attività pubblica sul proprio sito web il White Paper sulle cripto-attività approvato di cui all’articolo 17, paragrafo 1, o all’articolo 21, paragrafo 1, e, se del caso, il White Paper sulle cripto-attività modificato di cui all’articolo 25. Il White Paper sulle cripto-attività approvato è pubblicamente accessibile entro la data di inizio dell’ offerta al pubblico di tale token_collegato_ad_attività o dell’ammissione di tale token alla negoziazione. Il White Paper sulle cripto-attività approvato e, se del caso, il White Paper sulle cripto-attività modificato rimangono disponibili sul sito web dell’ emittente finché il token_collegato_ad_attività è detenuto dal pubblico.

Articolo 29

Comunicazioni di marketing

1.   Qualsiasi comunicazione di marketing relativa a un’ offerta al pubblico di un token_collegato_ad_attività o all’ammissione di tale token alla negoziazione è conforme a tutti i requisiti seguenti:

a)

le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali;

b)

le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono corrette, chiare e non fuorvianti;

c)

le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono coerenti con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività;

d)

le comunicazioni di marketing specificano chiaramente che è stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività e indicano l’indirizzo del sito web dell’ emittente del token_collegato_ad_attività, nonché il numero di telefono e l’indirizzo e-mail per contattare l’ emittente.

2.   Le comunicazioni di marketing contengono una dichiarazione chiara e inequivocabile attestante che tutti i possessori del token_collegato_ad_attività hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento da parte dell’ emittente.

3.   Le comunicazioni di marketing e le loro eventuali modifiche sono pubblicate sul sito web dell’ emittente.

4.   Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione delle comunicazioni di marketing prima della pubblicazione.

5.   Le comunicazioni di marketing sono notificate alle autorità competenti su richiesta.

6.   Nessuna comunicazione di marketing è diffusa prima della pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività. Tale limitazione non pregiudica la facoltà dell’ emittente del token_collegato_ad_attività di condurre sondaggi di mercato.

Articolo 48

Requisiti per l’ offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token_di_moneta_elettronica

1.   Una persona non presenta un’ offerta al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di un token_di_moneta_elettronica, all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia l’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica e:

a)

sia autorizzata quale ente_creditizio o istituto_di_moneta_elettronica; e

b)

abbia notificato un White Paper sulle cripto-attività all’ autorità_competente e abbia pubblicato un White Paper sulle cripto-attività in conformità dell’articolo 51.

Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’ emittente, altre persone possono offrire al pubblico il token_di_moneta_elettronica o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli articoli 50 e 53.

2.   I token_di_moneta_elettronica sono considerati moneta_elettronica.

Un token_di_moneta_elettronica la cui valuta di riferimento è una valuta_ufficiale di uno Stato membro si considera offerto al pubblico nell’Unione.

3.   I titoli II e III della direttiva 2009/110/CE si applicano ai token_di_moneta_elettronica, salvo diversamente specificato nel presente titolo.

4.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli emittenti di token_di_moneta_elettronica che beneficiano di una deroga a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE.

5.   Il presente titolo, ad eccezione del paragrafo 7 del presente articolo e dell’articolo 51, non si applica relativamente ai token_di_moneta_elettronica esentati a norma dell’articolo 1, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/110/CE.

6.   Gli emittenti di token_di_moneta_elettronica notificano alla rispettiva autorità_competente l’intenzione di offrire al pubblico tali token_di_moneta_elettronica o di chiedere la loro ammissione alla negoziazione almeno 40 giorni lavorativi prima della data dell’ offerta al pubblico o della richiesta di ammissione alla negoziazione.

7.   In caso di applicazione dei paragrafi 4 o 5, gli emittenti di token_di_moneta_elettronica redigono un White Paper sulle cripto-attività e lo notificano all’ autorità_competente in conformità dell’articolo 51.

Articolo 51

Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token_di_moneta_elettronica

1.   Un White Paper sulle cripto-attività per un token_di_moneta_elettronica contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato III:

a)

informazioni sull’ emittente del token_di_moneta_elettronica;

b)

informazioni sul token_di_moneta_elettronica;

c)

informazioni sull’ offerta al pubblico del token_di_moneta_elettronica o sulla sua ammissione alla negoziazione;

d)

informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi al token_di_moneta_elettronica;

e)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

f)

informazioni sui rischi;

g)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere il token_di_moneta_elettronica.

Il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’ emittente che effettua l’ offerta al pubblico del token_di_moneta_elettronica o ne chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale token_di_moneta_elettronica o chiede la sua ammissione alla negoziazione.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile:

«Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità_competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’ emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.».

4.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara che:

a)

il token_di_moneta_elettronica non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE;

b)

il token_di_moneta_elettronica non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE.

5.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono complete, corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato.

6.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’ offerta al pubblico del token_di_moneta_elettronica o sulla prevista ammissione di tale token alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche delle cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori di cripto-attività a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il token_di_moneta_elettronica sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ offerta al pubblico del token_di_moneta_elettronica non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

La sintesi indica che i possessori del token_di_moneta_elettronica hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e al valore nominale e specifica le condizioni di rimborso.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

8.   Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se il token_di_moneta_elettronica è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

9.   Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

10.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   Gli emittenti di token_di_moneta_elettronica notificano il loro White Paper sulle cripto-attività alla rispettiva autorità_competente almeno 20 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione.

Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione dei White Paper sulle cripto-attività prima della loro pubblicazione.

12.   Qualsiasi fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevante che possa influire sulla valutazione del token_di_moneta_elettronica è descritto in un White Paper sulle cripto-attività modificato redatto dagli emittenti, notificato alle autorità competenti e pubblicato sul sito web degli emittenti.

13.   Prima di offrire il token_di_moneta_elettronica al pubblico nell’Unione o di chiedere l’ammissione di tale token alla negoziazione, l’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica pubblica un White Paper sulle cripto-attività sul proprio sito web.

14.   L’ emittente del token_di_moneta_elettronica fornisce all’ autorità_competente, congiuntamente alla notifica del White Paper sulle cripto-attività a norma del paragrafo 11 del presente articolo, le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 4. L’ autorità_competente comunica all’ESMA, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni da parte dell’ emittente, le informazioni elencate all’articolo 109, paragrafo 4.

L’ autorità_competente comunica altresì all’ESMA qualsiasi White Paper sulle cripto-attività modificato e qualsiasi revoca dell’autorizzazione di un emittente del token_di_moneta_elettronica.

L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 4, entro la data di inizio dell’ offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione o, nel caso di un White Paper sulle cripto-attività modificato, o nel caso di revoca dell’autorizzazione.

15.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 53

Comunicazioni di marketing

1.   Le comunicazioni di marketing relative a un’ offerta al pubblico di token_di_moneta_elettronica o all’ammissione di tali token_di_moneta_elettronica alla negoziazione sono conformi a tutti i requisiti seguenti:

a)

le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali;

b)

le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono corrette, chiare e non fuorvianti;

c)

le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono coerenti con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività;

d)

le comunicazioni di marketing specificano chiaramente che è stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività e indicano chiaramente l’indirizzo del sito web dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica, nonché il numero di telefono e l’indirizzo e-mail per contattare l’ emittente.

2.   Le comunicazioni di marketing contengono una dichiarazione chiara e inequivocabile attestante che i possessori del token_di_moneta_elettronica hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e al valore nominale da parte dell’ emittente.

3.   Le comunicazioni di marketing e le loro eventuali modifiche sono pubblicate sul sito web dell’ emittente.

4.   Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione delle comunicazioni di marketing prima della pubblicazione.

5.   Le comunicazioni di marketing sono notificate alle autorità competenti su richiesta.

6.   Nessuna comunicazione di marketing è diffusa prima della pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività. Tale limitazione non pregiudica la facoltà dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica di condurre sondaggi di mercato.

Articolo 55

Piani di risanamento e di rimborso

Il titolo III, capo 6, si applica mutatis mutandis agli emittenti di token_di_moneta_elettronica.

In deroga all’articolo 46, paragrafo 2, la data entro cui il piano di risanamento deve essere notificato all’ autorità_competente è, per gli emittenti di token_di_moneta_elettronica, entro sei mesi dalla data dell’ offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

In deroga all’articolo 47, paragrafo 3, la data entro cui il piano di rimborso deve essere notificato all’ autorità_competente è, per gli emittenti di token_di_moneta_elettronica, entro sei mesi dalla data dell’ offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

CAPO 2

Token di moneta_elettronica significativi

Articolo 56

Classificazione dei token_di_moneta_elettronica quali token_di_moneta_elettronica significativi

1.   L’ABE classifica i token_di_moneta_elettronica quali token_di_moneta_elettronica significativi, se almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, sono soddisfatti:

a)

durante il periodo contemplato dalla prima relazione sulle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, successiva all’ offerta al pubblico o alla richiesta di ammissione alla negoziazione di tali token; o

b)

durante il periodo contemplato da almeno due relazioni consecutive sulle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Se diversi emittenti emettono lo stesso token_di_moneta_elettronica, il soddisfacimento dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, è valutato dopo aver aggregato i dati di tali emittenti.

3.   Le autorità competenti dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente riferiscono all’ABE e alla BCE, almeno due volte all’anno, informazioni pertinenti alla valutazione del soddisfacimento dei criteri stabilite all’articolo 43, paragrafo 1, comprese, se del caso, le informazioni ricevute a norma dell’articolo 22.

Qualora l’ emittente sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro, o qualora il token_di_moneta_elettronica si riferisca a una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al primo comma anche alla banca centrale di tale Stato membro.

4.   Laddove concluda che un token_di_moneta_elettronica soddisfi i criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di classificare un token_di_moneta_elettronica come un token_di_moneta_elettronica significativo e lo notifica all’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica, all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Gli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica, le rispettive autorità competenti, la BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro interessato, dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.

5.   L’ABE decide in via definitiva se classificare un token_di_moneta_elettronica come un token_di_moneta_elettronica significativo entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al paragrafo 4 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di detto token e la rispettiva autorità_competente.

6.   Se un token_di_moneta_elettronica è stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 5, le responsabilità di vigilanza relative all’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica sono trasferite dall’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente all’ABE conformemente all’articolo 117, paragrafo 4, entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione.

L’ABE e l’ autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

7.   In deroga al paragrafo 6, non sono trasferite all’ABE le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi denominati in una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro se almeno l’80 % del numero di possessori e del volume delle operazioni dei token_di_moneta_elettronica significativi sono concentrati nello Stato_membro_d’origine.

L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente fornisce annualmente all’ABE informazioni sugli eventuali casi di applicazione della deroga di cui al primo comma.

Ai fini del primo comma, un’operazione si considera effettuata nello Stato_membro_d’origine quando l’ordinante o il beneficiario è stabilito in detto Stato membro.

8.   Ogni anno l’ABE rivaluta la classificazione dei token_di_moneta_elettronica significativi sulla base delle informazioni disponibili, anche derivanti dalle relazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o delle informazioni ricevute a norma dell’articolo 22.

Laddove concluda che taluni token_di_moneta_elettronica non soddisfino più i criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di non classificare più il token_di_moneta_elettronica come significativo e lo notifica agli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica, alle autorità competenti del loro Stato_membro_d’origine, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Gli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica, le rispettive autorità competenti, la BCE e la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.

9.   L’ABE decide in via definitiva se non classificare più un token_di_moneta_elettronica come significativo entro 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 8 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di detti token e la rispettiva autorità_competente.

10.   Se un token_di_moneta_elettronica non è più classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 9, le responsabilità di vigilanza relative all’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica sono trasferite dall’ABE all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione.

L’ABE e l’ autorità_competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

Articolo 94

Poteri delle autorità competenti

1.   Per adempiere i compiti loro assegnati dai titoli da II a VI del presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei poteri di vigilanza e di indagine seguenti:

a)

di imporre a qualsiasi persona di fornire informazioni e documenti che le autorità competenti ritengono possano essere rilevanti per l’esercizio delle loro funzioni;

b)

di sospendere, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività sospenda, la prestazione di servizi per le cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

c)

di vietare la prestazione di servizi per le cripto-attività qualora accertino che il presente regolamento è stato violato;

d)

di rendere pubbliche, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività renda pubbliche, tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla prestazione dei servizi per le cripto-attività interessati al fine di garantire la tutela degli interessi dei clienti, in particolare dei detentori al dettaglio, o il regolare funzionamento del mercato;

e)

di rendere di dominio pubblico il fatto che un prestatore di servizi per le cripto-attività non rispetta i propri obblighi;

f)

di sospendere, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività sospenda, la prestazione di servizi per le cripto-attività qualora le autorità competenti ritengano che la situazione del prestatore di servizi per le cripto-attività sia tale che la prestazione del servizio per le cripto-attività pregiudicherebbe gli interessi dei clienti, in particolare dei detentori al dettaglio;

g)

di imporre il trasferimento dei contratti esistenti a un altro prestatore di servizi per le cripto-attività nei casi in cui l’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività sia revocata conformemente all’articolo 64, previo accordo dei clienti e del prestatore di servizi per le cripto-attività al quale devono essere trasferiti i contratti;

h)

qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia prestando servizi per le cripto-attività senza autorizzazione, di ordinare la cessazione immediata dell’attività senza preavviso o imposizione di un termine;

i)

di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o agli emittenti di token collegati ad attività o di token_di_moneta_elettronica, di modificare il loro White Paper sulle cripto-attività o di modificare ulteriormente il loro White Paper sulle cripto-attività modificato, qualora ritengano che il White Paper sulle cripto-attività o il White Paper sulle cripto-attività modificato non contenga le informazioni richieste dagli articoli 6, 19 o 51;

j)

di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o agli emittenti di token collegati ad attività o di token_di_moneta_elettronica, di modificare le loro comunicazioni di marketing, qualora ritengano che le comunicazioni di marketing non siano conformi ai requisiti stabiliti agli articoli 7, 29 o 53 del presente regolamento;

k)

di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o agli emittenti di token collegati ad attività e di token_di_moneta_elettronica, di includere informazioni aggiuntive nei loro White Paper sulle cripto-attività, ove necessario per la stabilità finanziaria o per la tutela degli interessi dei possessori di cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio;

l)

di sospendere l’ offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

m)

di vietare l’ offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività qualora accertino che il presente regolamento è stato violato o vi siano fondati motivi di sospettare che sarebbe violato;

n)

di sospendere, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione sospenda la negoziazione di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

o)

di vietare la negoziazione di cripto-attività su una piattaforma di negoziazione qualora accertino che il presente regolamento è stato violato o vi siano fondati motivi di sospettare che sarebbe violato;

p)

di sospendere o vietare le comunicazioni di marketing qualora vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

q)

di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività, agli emittenti di token collegati ad attività o di token_di_moneta_elettronica, o ai pertinenti prestatori di servizi per le cripto-attività, di cessare o sospendere le comunicazioni di marketing per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

r)

di rendere di dominio pubblico il fatto che un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività o un emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica non adempie i propri obblighi a norma del presente regolamento;

s)

di rendere pubbliche, o esigere che l’ offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività o l’ emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica renda pubbliche tutte le informazioni rilevanti che possono influire sulla valutazione della cripto-attività offerta al pubblico o ammessa alla negoziazione al fine di garantire la tutela degli interessi dei possessori di cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio, o il regolare funzionamento del mercato;

t)

di sospendere o imporre al pertinente prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce la piattaforma di negoziazione di cripto-attività di sospendere le cripto-attività dalla negoziazione qualora ritengano che la situazione dell’ offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività o dell’ emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica sia tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi dei possessori di cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio;

u)

qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia emettendo token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica senza autorizzazione o che una persona stia offrendo cripto-attività o chiedendo l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica senza aver notificato un White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8, di ordinare la cessazione immediata dell’attività senza preavviso o imposizione di un termine;

v)

di adottare qualsiasi tipo di misura per garantire che un offerente o una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività, un emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica o un prestatore di servizi per le cripto-attività rispetti il presente regolamento, anche chiedendo la cessazione di qualsiasi pratica o condotta che le autorità competenti reputino contraria al presente regolamento;

w)

di effettuare ispezioni o indagini in loco in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche e a tal fine entrare nei locali allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma;

x)

di esternalizzare verifiche o indagini a revisori o esperti;

y)

di imporre la rimozione di una persona fisica dall’ organo_di_amministrazione di un emittente di un token_collegato_ad_attività o di un prestatore di servizi per le cripto-attività;

z)

di chiedere a qualsiasi persona di adottare misure per ridurre l’entità della sua posizione o esposizione in relazione a cripto-attività;

aa)

laddove non siano disponibili altri mezzi efficaci per far cessare la violazione del presente regolamento e al fine di evitare il rischio di danneggiare gravemente gli interessi dei clienti o dei possessori di cripto-attività, di adottare tutte le misure necessarie, anche chiedendo a soggetti terzi o a un’autorità pubblica di attuare tali misure, per:

i)

rimuovere i contenuti o limitare l’accesso a un’ interfaccia_online o imporre la visualizzazione esplicita di un’avvertenza rivolta ai clienti e ai possessori di cripto-attività quando accedono a un’ interfaccia_online;

ii)

imporre ai prestatori di servizi di hosting di sopprimere, disabilitare o limitare l’accesso a un’ interfaccia_online; o

iii)

imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di cancellare un nome di dominio completo e consentire all’ autorità_competente interessata di registrarlo;

ab)

imporre a un emittente di un token_collegato_ad_attività o di token_di_moneta_elettronica, a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, dell’articolo 24, paragrafo 3, o dell’articolo 58, paragrafo 3, di introdurre un importo nominale minimo o di limitare l’importo emesso.

2.   I poteri di vigilanza e di indagine esercitati in relazione agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione, agli emittenti e ai prestatori di servizi per le cripto-attività, non pregiudicano i poteri conferiti alle medesime o ad altre autorità di vigilanza per quanto riguarda tali soggetti, compresi i poteri conferiti alle pertinenti autorità competenti a norma delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2009/110/CE e i poteri di vigilanza prudenziale conferiti alla BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013.

3.   Per adempiere i compiti loro assegnati dal titolo VI, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei poteri di vigilanza e di indagine seguenti, oltre ai poteri di cui al paragrafo 1:

a)

di accedere a qualsiasi documento e dato sotto qualsiasi forma e di riceverne o farne una copia;

b)

di richiedere o esigere informazioni da chiunque, inclusi coloro che, successivamente, partecipano alla trasmissione di ordini o all’esecuzione delle operazioni di cui trattasi, nonché i loro superiori e, ove necessario, convocarli allo scopo di ottenere informazioni;

c)

di entrare nei locali di persone fisiche o giuridiche, allo scopo di sequestrare documenti e dati sotto qualsiasi forma, quando esista un ragionevole sospetto che documenti o dati connessi all’oggetto dell’ispezione o dell’indagine possano avere rilevanza per provare un caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato;

d)

di riferire fatti ai fini della promozione dell’azione penale;

e)

di chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti relative al traffico di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione e che tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini dell’indagine su una violazione degli articoli da 88 a 91;

f)

di chiedere il congelamento o il sequestro di beni, o entrambi;

g)

di imporre un divieto temporaneo all’esercizio dell’attività professionale;

h)

di adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l’altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti divulgate, anche imponendo all’ offerente, alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, all’ emittente o ad altri che abbiano pubblicato o diffuso informazioni false o fuorvianti di pubblicare una dichiarazione di rettifica.

4.   Se necessario, in base al diritto nazionale, l’ autorità_competente può chiedere all’autorità giudiziaria competente di decidere in merito all’esercizio dei poteri di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.   Le autorità competenti esercitano i poteri di cui ai paragrafi 1 e 2 nelle modalità seguenti:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità, comprese le autorità competenti per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

c)

sotto la propria responsabilità, mediante delega alle autorità di cui alla lettera b);

d)

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

6.   Gli Stati membri provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di esercitare i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

7.   La segnalazione di informazioni all’ autorità_competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione.

Articolo 109

Registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e di token_di_moneta_elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività

1.   L’ESMA istituisce un registro:

a)

dei White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token_di_moneta_elettronica;

b)

degli emittenti di token collegati ad attività;

c)

degli emittenti di token_di_moneta_elettronica; e

d)

dei prestatori di servizi per le cripto-attività.

Il registro dell’ESMA è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è aggiornato periodicamente. Per facilitare tale aggiornamento, le autorità competenti comunicano all’ESMA qualsiasi modifica che venga loro notificata relativa alle informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

Le autorità competenti forniscono all’ESMA i dati necessari per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività nel registro, come indicato in conformità del paragrafo 8.

2.   Per quanto riguarda i White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica, il registro contiene i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete dei White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete.

3.   Per quanto riguarda gli emittenti di token collegati ad attività, il registro contiene le informazioni seguenti:

a)

il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica dell’ emittente;

b)

la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web dell’ emittente;

c)

i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete del White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete;

d)

l’elenco degli Stati membri ospitanti dove l’ emittente richiedente intende offrire un token_collegato_ad_attività al pubblico o intende richiedere l’ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività;

e)

la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’ autorità_competente, la data d’inizio prevista, dell’ offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

f)

qualsiasi altro servizio prestato dall’ emittente non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

g)

la data dell’autorizzazione ad offrire al pubblico o richiedere l’ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività o dell’autorizzazione come ente_creditizio e, se del caso, della revoca di una di tali autorizzazioni.

4.   Per quanto riguarda gli emittenti di token_di_moneta_elettronica, il registro contiene le informazioni seguenti:

a)

il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica dell’ emittente;

b)

la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web dell’ emittente;

c)

i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete del White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete;

d)

la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’ autorità_competente, la data d’inizio prevista, dell’ offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

e)

qualsiasi altro servizio prestato dall’ emittente non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

f)

la data dell’autorizzazione come ente_creditizio o come istituto_di_moneta_elettronica e, se del caso, della revoca di tale autorizzazione.

5.   Per quanto riguarda i prestatori di servizi per le cripto-attività, il registro contiene le informazioni seguenti:

a)

il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica del prestatore di servizi per le cripto-attività e, se del caso, delle succursali del prestatore di servizi per le cripto-attività;

b)

la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web del prestatore di servizi per le cripto-attività e, se del caso, della piattaforma di negoziazione di cripto-attività gestita dal prestatore di servizi per le cripto-attività;

c)

il nome e indirizzo dell’ autorità_competente che ha rilasciato l’autorizzazione e i suoi recapiti;

d)

l’elenco dei servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività presta;

e)

l’elenco degli Stati membri ospitanti nei quali il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare servizi per le cripto-attività;

f)

la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’ autorità_competente, la data d’inizio prevista, della prestazione di servizi per le cripto-attività;

g)

qualsiasi altro servizio prestato dal prestatore di servizi per le cripto-attività non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

h)

la data dell’autorizzazione e, se del caso, della revoca dell’autorizzazione.

6.   Le autorità competenti notificano all’ESMA senza indugio le misure di cui all’articolo 94, paragrafo 1, primo comma, lettera b), c), f), l), m), n), o) o t), e i provvedimenti cautelari adottati a norma dell’articolo 102 che incidono sulla prestazione di servizi per le cripto-attività o sull’emissione, sull’ offerta al pubblico o sull’utilizzo di cripto-attività. L’ESMA inserisce tali informazioni nel registro.

7.   Qualsiasi revoca dell’autorizzazione di un emittente di un token_collegato_ad_attività, di un emittente di un token_di_moneta_elettronica, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, e qualsiasi misura notificata conformemente al paragrafo 6 rimane pubblicata nel registro per cinque anni.

8.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dati necessari per la classificazione per tipo di cripto-attività dei White Paper sulle cripto-attività, compresi gli identificativi della persona giuridica, nel registro e per specificare le modalità pratiche per assicurare che tali dati siano leggibili meccanicamente.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 130

Misure di vigilanza dell’ABE

1.   Qualora accerti che un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo ha commesso una violazione elencata nell’allegato V, l’ABE può intraprendere una o più delle misure seguenti:

a)

adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo di porre fine alla condotta che costituisce la violazione;

b)

adottare una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora a norma degli articoli 131 e 132;

c)

adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo di fornire informazioni supplementari, ove richiesto per garantire la tutela dei possessori del token_collegato_ad_attività, in particolare dei detentori al dettaglio;

d)

adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo di sospendere l’ offerta al pubblico di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

e)

adottare una decisione che vieti l’offerta pubblica del token_collegato_ad_attività significativo se accerta una violazione del presente regolamento o ha fondati motivi di sospettare che sarà violato;

f)

adottare una decisione che imponga al prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che ha ammesso alla negoziazione il token_collegato_ad_attività significativo, di sospendere la negoziazione di tale cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

g)

adottare una decisione che vieti la negoziazione del token_collegato_ad_attività significativo su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se accerta che il presente regolamento è stato violato;

h)

adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo di modificare le proprie comunicazioni di marketing se accerta che tali comunicazioni di marketing non rispettano l’articolo 29;

i)

adottare la decisione di sospendere o vietare le comunicazioni di marketing qualora vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

j)

adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo di rendere pubbliche tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla valutazione del token_collegato_ad_attività significativo offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione al fine di garantire la tutela dei consumatori o il regolare funzionamento del mercato;

k)

emettere avvertenze sul fatto che l’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo non adempie i suoi obblighi ai sensi del presente regolamento;

l)

revocare l’autorizzazione dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo;

m)

adottare una decisione che imponga la rimozione di una persona fisica dall’ organo_di_amministrazione dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo;

n)

imporre all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo sotto la sua vigilanza di introdurre un importo nominale minimo per tale token_collegato_ad_attività significativo o di limitare l’importo del token_collegato_ad_attività significativo emesso, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, e all’articolo 24, paragrafo 3.

2.   Qualora accerti che un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo ha commesso una violazione elencata nell’allegato VI, l’ABE può intraprendere una o più delle misure seguenti:

a)

adottare una decisione che imponga all’ emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo di porre fine alla condotta che costituisce la violazione;

b)

adottare una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora a norma degli articoli 131 e 132;

c)

adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo di fornire informazioni supplementari, ove richiesto per garantire la tutela dei possessori del token_di_moneta_elettronica significativo, in particolare dei detentori al dettaglio;

d)

adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo di sospendere l’ offerta al pubblico di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

e)

adottare una decisione che vieti l’ offerta al pubblico del token_di_moneta_elettronica significativo se accerta che il presente regolamento è stato violato o se ha fondati motivi di sospettare che sarà violato;

f)

adottare una decisione che imponga al pertinente prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che ha ammesso alla negoziazione token_di_moneta_elettronica significativi, di sospendere la negoziazione di tali cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

g)

adottare una decisione che vieti la negoziazione di token_di_moneta_elettronica significativi su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se accerta che il presente regolamento è stato violato;

h)

adottare una decisione che imponga all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo di rendere pubbliche tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla valutazione del token_di_moneta_elettronica significativo offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione al fine di garantire la tutela dei consumatori o il regolare funzionamento del mercato;

i)

emettere avvertenze sul fatto che l’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo non adempie i suoi obblighi ai sensi del presente regolamento;

j)

imporre all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo sotto la sua vigilanza di introdurre un importo nominale minimo per tale token_di_moneta_elettronica significativo o di limitare l’importo del token_di_moneta_elettronica significativo emesso, in applicazione dell’articolo 58, paragrafo 3.

3.   Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1 o 2, l’ABE tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando:

a)

la durata e la frequenza della violazione;

b)

se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

c)

se tale violazione abbia posto in evidenza carenze gravi o sistematiche nelle procedure, nelle politiche o nelle misure di gestione del rischio dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo;

d)

se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

e)

il grado di responsabilità dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo responsabile della violazione;

f)

la capacità finanziaria dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o dell’ emittente di token_di_moneta_elettronica significativo responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

g)

le conseguenze della violazione sugli interessi dei possessori di token collegati ad attività significativi o di token_di_moneta_elettronica significativi;

h)

l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dall’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o dall’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

i)

il livello di cooperazione che l’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o l’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ABE, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

j)

le precedenti violazioni da parte dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo responsabile della violazione;

k)

le misure adottate dall’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o dall’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo responsabile della violazione, successivamente alla violazione, per evitare il suo ripetersi.

4.   Prima di adottare una qualunque delle misure di cui al paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera j), l’ABE informa l’ESMA e, qualora i token collegati ad attività significativi facciano riferimento all’euro o a una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, rispettivamente la BCE o la banca centrale dello Stato membro interessato che emette tale valuta_ufficiale.

5.   Prima di adottare una qualunque delle misure di cui al paragrafo 2, l’ABE informa l’ autorità_competente dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo e la banca centrale dello Stato membro alla cui valuta_ufficiale il token_di_moneta_elettronica significativo fa riferimento.

6.   L’ABE notifica senza indebito ritardo le misure intraprese in conformità del paragrafo 1 o 2 all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo o all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti interessate nonché alla Commissione. L’ABE pubblica tali misure sul proprio sito web entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di adozione della decisione, salvo il caso in cui tale pubblicazione possa mettere gravemente a rischio la stabilità finanziaria o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati_personali.

7.   La pubblicazione di cui al paragrafo 6 comprende gli elementi seguenti:

a)

una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte di giustizia;

b)

se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;

c)

una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell’ABE può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 149

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica dal 30 dicembre 2024.

3.   In deroga al paragrafo 2, i titoli III e IV si applicano dal 30 giugno 2024.

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’articolo 2, paragrafo 5, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafi 11 e12, l’articolo14, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 17, paragrafo 8, l’articolo 18, paragrafi 6 e 7, l’articolo 19, paragrafi 10 e 11, l’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 22, paragrafi 6 e 7, l’articolo 31, paragrafo 5, l’articolo 32, paragrafo 5, l’articolo 34, paragrafo 13, l’articolo 35, paragrafo 6, l’articolo 36, paragrafo 4, l’articolo 38, paragrafo 5, l’articolo 42, paragrafo 4, l’articolo 43, paragrafo 11, l’articolo 45, paragrafi 7 e 8, l’articolo 46, paragrafo 6, l’articolo 47, paragrafo 5, l’articolo 51, paragrafi 10 e 15, l’articolo 60, paragrafi 13 e 14, l’articolo 61, paragrafo 3, l’articolo 62, paragrafi 5 e 6, l’articolo 63, paragrafo 11, l’articolo 66, paragrafo 6, l’articolo 68, paragrafo 10, l’articolo 71, paragrafo 5, l’articolo 72, paragrafo 5, l’articolo 76, paragrafo 16, l’articolo 81, paragrafo 15, l’articolo 82, paragrafo 2, l’articolo 84, paragrafo 4, l’articolo 88, paragrafo 4, l’articolo 92, paragrafi 2 e 3, l’articolo 95, paragrafi 10 e 11, l’articolo 96, paragrafo 3, l’articolo 97, paragrafo 1, l’articolo 103, paragrafo 8, l’articolo 104, paragrafo 8, l’articolo 105, paragrafo 7, l’articolo 107, paragrafi 3 e 4, l’articolo 109, paragrafo 8, l’articolo119, paragrafo 8, l’articolo 134, paragrafo 10, l’articolo 137, paragrafo 3, e l’articolo 139 si applicano a decorrere dal 29 giugno 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN


(1)  GU C 152 del 29.4.2021, pag. 1.

(2)  GU C 155 del 30.4.2021, pag. 31.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 maggio 2023.

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(6)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(7)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

(8)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi_di_pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(9)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

(10)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta_elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(11)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(12)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(13)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(14)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

(15)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

(16)  Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

(17)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(18)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(19)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(20)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(21)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(22)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(23)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(24)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati_personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati_personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(26)  GU C 337 del 23.8.2021, pag. 4.

(27)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(28)  Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

(29)  Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).

(30)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(31)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

(32)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(33)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(34)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(35)  Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

(36)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

(37)  Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

(38)  Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

(39)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

(40)  Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).

(41)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(42)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(43)  Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

(44)  Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

(45)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(46)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

(47)  Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).


ALLEGATO I

ELEMENTI INFORMATIVI PER IL WHITE PAPER SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ DIVERSE DAI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ O DAI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

Parte A: informazioni sull’ offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, emittente e dell’ offerente, nonché il termine entro il quale un investitore che contatta l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione tramite tale numero di telefono o indirizzo di posta elettronica riceverà una risposta;

7.

se del caso, denominazione della società madre;

8.

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

9.

attività commerciale o professionale dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e, laddove applicabile, della rispettiva società madre;

10.

la condizione finanziaria negli ultimi tre anni dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o, qualora l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione sia stato costituito meno di tre anni addietro, la sua condizione finanziaria dalla data della sua registrazione.

La condizione finanziaria è valutata sulla base di un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e della sua situazione per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause dei cambiamenti sostanziali.

Il resoconto deve offrire un’analisi equilibrata ed esauriente dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e della sua situazione, coerente con l’entità e la complessità dell’attività.

Parte B: informazioni sull’ emittente, se diverso dall’ offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

se del caso, denominazione della società madre;

7.

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente;

8.

attività commerciale o professionale dell’ emittente e, se del caso, della rispettiva società madre;

Parte C: informazioni sul gestore della piattaforma di negoziazione nei casi in cui rediga il White Paper sulle cripto-attività

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

se del caso, denominazione della società madre;

7.

il motivo per cui tale gestore ha redatto il White Paper sulle cripto-attività;

8.

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ organo_di_amministrazione dell’operatore;

9.

attività commerciale o professionale dell’operatore e, se del caso, della rispettiva società madre.

Parte D: informazioni sul progetto di cripto-attività

1.

Nome del progetto delle cripto-attività e delle cripto-attività (se diverso dal nome dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione) e abbreviazione o ticker;

2.

breve descrizione del progetto di cripto-attività;

3.

dettagli di tutte le persone fisiche o giuridiche (compresi il domicilio o gli indirizzi professionali della società) coinvolti nell’attuazione del progetto di cripto-attività, quali consulenti, team di sviluppo e prestatori di servizi per le cripto-attività;

4.

se il progetto di cripto-attività riguarda utility_token, le caratteristiche principali dei beni o servizi da sviluppare;

5.

informazioni sul progetto di cripto-attività, in particolare le sue tappe passate e future e, se del caso, le risorse già assegnate al progetto;

6.

se del caso, l’uso previsto di eventuali fondi o altre cripto-attività raccolti.

Parte E: informazioni sull’ offerta al pubblico di cripto-attività o sulla loro ammissione alla negoziazione

1.

Indicazione attestante se il White Paper riguardi un’ offerta al pubblico di cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione;

2.

motivi dell’offerta pubblica o della richiesta di ammissione alla negoziazione;

3.

se del caso, l’importo che l’ offerta al pubblico intende raccogliere in fondi o in qualsiasi altra cripto-attività, compresi, se del caso, gli obiettivi minimi e massimi di sottoscrizione fissati per l’ offerta al pubblico di cripto-attività, l’eventuale accettazione di sottoscrizioni in eccesso e le relative modalità di assegnazione;

4.

il prezzo di emissione della cripto-attività oggetto dell’ offerta al pubblico (in una valuta_ufficiale o altra cripto-attività), eventuali commissioni di sottoscrizione applicabili o il metodo per determinare il prezzo di offerta;

5.

se del caso, il numero totale di cripto-attività oggetto dell’ offerta al pubblico o ammessi alla negoziazione;

6.

l’indicazione dei potenziali possessori ai quali si rivolge l’ offerta al pubblico di cripto-attività o dell’ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione, comprese eventuali restrizioni per quanto riguarda il tipo di possessori di tali cripto-attività;

7.

avviso specifico relativo al fatto che gli acquirenti che partecipano all’ offerta al pubblico di cripto-attività avranno la facoltà di essere rimborsati qualora non venga raggiunto l’obiettivo minimo di sottoscrizione al termine dell’ offerta al pubblico, qualora esercitino il diritto di recesso previsto all’articolo 13 o qualora l’offerta venga annullata e descrizione dettagliata del meccanismo di rimborso, compresa la tempistica prevista per il completamento di tali rimborsi;

8.

informazioni sulle varie fasi dell’ offerta al pubblico di cripto-attività, comprese le informazioni sul prezzo di acquisto scontato per i primi acquirenti (pre-vendite al pubblico); in caso di prezzo di acquisto scontato per alcuni acquirenti, spiegazione della ragione per cui il prezzo di acquisto può essere differente, e la descrizione delle conseguenze per gli altri investitori;

9.

per le offerte a tempo limitato, il periodo di sottoscrizione durante il quale l’ offerta al pubblico è aperta;

10.

le disposizioni per salvaguardare fondi o altre cripto-attività di cui all’articolo 10 durante l’ offerta al pubblico limitata nel tempo o durante il periodo di recesso;

11.

metodi di pagamento per l’acquisto delle cripto-attività offerte e metodi di trasferimento del valore agli acquirenti quando hanno diritto di essere rimborsati;

12.

nel caso di offerte al pubblico, informazioni sul diritto di recesso di cui all’articolo 13;

13.

informazioni sulle modalità e sui tempi di trasferimento delle cripto-attività acquistate ai possessori;

14.

informazioni sui requisiti tecnici che l’acquirente deve rispettare per possedere le cripto-attività;

15.

se del caso, il nome del prestatore di servizi per le cripto-attività incaricato del collocamento delle cripto-attività e forma di tale collocamento (sulla base o meno di un impegno irrevocabile);

16.

se del caso, il nome della piattaforma di negoziazione di cripto-attività cui si chiede l’ammissione alla negoziazione e informazioni sul modo in cui gli investitori possono accedere a tali piattaforme di negoziazione e sui costi correlati;

17.

le spese relative all’ offerta al pubblico di cripto-attività;

18.

potenziali conflitti d’interesse delle persone coinvolte nell’ offerta al pubblico o nell’ammissione alla negoziazione, relativamente all’offerta o all’ammissione alla negoziazione;

19.

il diritto applicabile all’ offerta al pubblico di cripto-attività, così come i tribunali competenti.

Parte F: informazioni sulle cripto-attività

1.

Tipo di cripto-attività che sarà offerto al pubblico o di cui si chiede l’ammissione alla negoziazione;

2.

una descrizione delle caratteristiche, compresi i dati necessari per la classificazione del White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, come indicato conformemente al paragrafo 8 di tale articolo, e delle funzionalità delle cripto-attività offerte o ammesse alla negoziazione, incluse informazioni sui tempi previsti per l’applicazione delle funzionalità.

Parte G: informazioni sui diritti e gli obblighi connessi alle cripto-attività

1.

Una descrizione dei diritti e degli obblighi, se presenti, dell’acquirente, nonché la procedura e le condizioni per l’esercizio di tali diritti;

2.

una descrizione delle condizioni alle quali è possibile modificare i diritti e gli obblighi;

3.

se del caso, informazioni sulle future offerte al pubblico di cripto-attività da parte dell’ emittente e sul numero di cripto-attività conservate dall’ emittente stesso;

4.

se l’ offerta al pubblico di cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione ha come oggetto utility_token, le informazioni sulla qualità e la quantità di beni o servizi a cui questi danno accesso;

5.

se le offerte al pubblico di cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione hanno come oggetto utility_token, le informazioni su come questi possono essere riscattati con i beni o i servizi a cui si riferiscono;

6.

se non è richiesta l’ammissione alla negoziazione, le informazioni su come e dove è possibile acquistare o vendere cripto-attività dopo l’ offerta al pubblico;

7.

restrizioni alla trasferibilità delle cripto-attività oggetto dell’offerta o ammesse alla negoziazione;

8.

se le cripto-attività sono dotate di protocolli per l’aumento o la diminuzione della loro offerta in risposta a variazioni della domanda, una descrizione del funzionamento di tali protocolli;

9.

se del caso, una descrizione dei sistemi di protezione del valore delle cripto-attività e dei sistemi di indennizzo;

10.

il diritto applicabile alle cripto-attività, così come i tribunali competenti.

Parte H: informazioni relative alla tecnologia sottostante

1.

Informazioni sulla tecnologia utilizzata, compresi la tecnologia a registro_distribuito, i protocolli e gli standard tecnici impiegati;

2.

se del caso, il meccanismo_di_consenso;

3.

i meccanismi di incentivazione per garantire le transazioni e le eventuali commissioni applicabili;

4.

se le cripto-attività sono emesse, trasferite e conservate utilizzando la tecnologia a registro_distribuito gestita dall’ emittente, dall’ offerente o da un terzo che agisce per loro conto, una descrizione dettagliata del funzionamento di tale tecnologia a registro_distribuito;

5.

informazioni sull’esito dell’audit della tecnologia impiegata, se tale audit è stato effettuato.

Parte I: informazioni sui rischi

1.

Una descrizione dei rischi connessi all’ offerta al pubblico di cripto-attività o alla loro ammissione alla negoziazione;

2.

una descrizione dei rischi associali all’ emittente, se diverso dall’ offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

3.

una descrizione dei rischi associati alle cripto-attività;

4.

una descrizione dei rischi associati all’attuazione del progetto;

5.

una descrizione dei rischi associati alla tecnologia impiegata nonché delle misure di attenuazione, se presenti.


ALLEGATO II

ELEMENTI INFORMATIVI PER IL WHITE PAPER SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ PER UN TOKEN COLLEGATO AD ATTIVITÀ

Parte A: informazioni sull’ emittente del token_collegato_ad_attività

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

se del caso, identità della società madre;

7.

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente;

8.

attività commerciale o professionale dell’ emittente e, se del caso, della rispettiva società madre;

9.

la condizione finanziaria dell’ emittente negli ultimi tre anni o, qualora l’ emittente sia stato costituito meno di tre anni addietro, la sua condizione finanziaria dalla data della sua registrazione.

La condizione finanziaria è valutata sulla base di un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ emittente e della sua situazione per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause dei cambiamenti sostanziali.

Il resoconto deve offrire un’analisi equilibrata ed esauriente dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ emittente e della sua situazione, coerente con l’entità e la complessità dell’attività del medesimo.

10.

Una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance dell’ emittente;

11.

fatta eccezione per gli emittenti di token collegati ad attività che sono esentati dall’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17, i dettagli sull’autorizzazione come emittente di un token_collegato_ad_attività e il nome dell’ autorità_competente che ha concesso tale autorizzazione.

Per gli enti creditizi, il nome dell’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine.

12.

Se l’ emittente del token_collegato_ad_attività emette anche altre cripto-attività o esercita anche altre attività legate ad altre cripto-attività, tale circostanza dovrebbe essere chiaramente indicata; l’ emittente dovrebbe indicare altresì l’eventuale esistenza di un legame tra l’ emittente e il soggetto che gestisce la tecnologia a registro_distribuito utilizzata per emettere la cripto-attività, inclusa l’eventualità che i protocolli siano gestiti o controllati da una persona strettamente collegata ai partecipanti al progetto.

Parte B: informazioni sul token_collegato_ad_attività

1.

Nome e forma abbreviata o ticker del token_collegato_ad_attività;

2.

una breve descrizione delle caratteristiche del token_collegato_ad_attività, compresi i dati necessari per la classificazione del White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, come indicato conformemente al paragrafo 8 di tale articolo;

3.

dettagli di tutte le persone fisiche o giuridiche (compresi il domicilio o gli indirizzi professionali della società) coinvolti nell’operatività del token_collegato_ad_attività, quali consulenti, squadra di sviluppo e prestatori di servizi per le cripto-attività;

4.

una descrizione del ruolo e delle responsabilità di eventuali soggetti terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h);

5.

informazioni sui piani per i token collegati ad attività, comprese la descrizione delle tappe passate e future e, se del caso, le risorse già assegnate.

Parte C: informazioni sull’ offerta al pubblico del token_collegato_ad_attività o sulla loro ammissione alla negoziazione

1.

Indicazione attestante se il White Paper sulle cripto-attività riguardi un’ offerta al pubblico del token_collegato_ad_attività o la sua ammissione alla negoziazione;

2.

se del caso, l’importo che l’ offerta al pubblico del token_collegato_ad_attività intende raccogliere in fondi o in qualsiasi altra cripto-attività, compresi, se del caso, gli obiettivi minimi e massimi di sottoscrizione fissati per l’ offerta al pubblico del token_collegato_ad_attività, l’eventuale accettazione di sottoscrizioni in eccesso e le relative modalità di assegnazione;

3.

se del caso, il numero totale di quote del token collegati ad attività oggetto dell’offerta o ammessi alla negoziazione;

4.

indicazione dei potenziali possessori ai quali si rivolge l’ offerta al pubblico del token_collegato_ad_attività o dell’ammissione alla negoziazione di tale token_collegato_ad_attività, comprese eventuali restrizioni per quanto riguarda il tipo di possessori dei tale token_collegato_ad_attività;

5.

un avviso specifico relativo al fatto che gli acquirenti che partecipano all’ offerta al pubblico del token_collegato_ad_attività avranno la facoltà di essere rimborsati qualora non venga raggiunto l’obiettivo minimo di sottoscrizione al termine dell’ offerta al pubblico, compresa la tempistica prevista per il completamento di tali rimborsi; occorrerebbe esplicitare le conseguenze del superamento di un obiettivo massimo di sottoscrizione;

6.

informazioni sulle varie fasi dell’ offerta al pubblico del token_collegato_ad_attività, tra cui quelle sul prezzo di acquisto scontato per i primi acquirenti del token_collegato_ad_attività (precedenti le vendite al pubblico) e, in caso di prezzo di acquisto scontato per alcuni acquirenti, una spiegazione dei motivi per cui i prezzi di acquisto possono essere diversi e una descrizione dell’incidenza sugli altri investitori;

7.

per le offerte a tempo limitato, il periodo di sottoscrizione durante il quale l’ offerta al pubblico è aperta;

8.

metodi di pagamento per l’acquisto e il rimborso del token_collegato_ad_attività offerto;

9.

informazioni sulle modalità e sui tempi di trasferimento del token_collegato_ad_attività acquistato ai possessori;

10.

informazioni sui requisiti tecnici che l’acquirente è tenuto a rispettare per possedere token collegati ad attività;

11.

se del caso, il nome del prestatore di servizi per le cripto-attività incaricato del collocamento del token_collegato_ad_attività e la forma di tale collocamento (sulla base o meno di un impegno irrevocabile);

12.

se del caso, nome della piattaforma di negoziazione di cripto-attività cui si chiede l’ammissione alla negoziazione e informazioni sul modo in cui gli investitori possono accedere a tali piattaforma di negoziazione e sui costi correlati;

13.

le spese relative all’ offerta al pubblico del token_collegato_ad_attività;

14.

potenziali conflitti d’interesse delle persone coinvolte nell’ offerta al pubblico o nell’ammissione alla negoziazione, relativamente all’offerta o all’ammissione alla negoziazione;

15.

il diritto applicabile all’ offerta al pubblico del token_collegato_ad_attività, così come il tribunale competente.

Parte D: informazioni sui diritti e gli obblighi connessi al token_collegato_ad_attività

1.

Una descrizione delle caratteristiche e delle funzionalità del token_collegato_ad_attività offerto o ammesso alla negoziazione, incluse informazioni sui tempi previsti per l’applicazione delle funzionalità;

2.

una descrizione dei diritti e degli obblighi, se presenti, dell’acquirente, nonché la procedura e le condizioni per l’esercizio di tali diritti;

3.

una descrizione delle condizioni alle quali è possibile modificare i diritti e gli obblighi;

4.

se del caso, informazioni sulle future offerte al pubblico del token_collegato_ad_attività da parte dell’ emittente e sul numero di quote del token_collegato_ad_attività conservate dall’ emittente stesso;

5.

se non è richiesta l’ammissione alla negoziazione, le informazioni su come e dove è possibile acquistare o vendere il token_collegato_ad_attività dopo l’ offerta al pubblico;

6.

eventuali restrizioni alla libera trasferibilità del token_collegato_ad_attività oggetto dell’offerta o ammesso alla negoziazione;

7.

se il token_collegato_ad_attività è dotato di protocolli per l’aumento o la diminuzione della sua offerta in risposta a variazioni della domanda, una descrizione del funzionamento di tali protocolli;

8.

se del caso, una descrizione dei sistemi di protezione del valore dei token collegati ad attività e dei sistemi di indennizzo;

9.

informazioni sulla natura e l’applicabilità dei diritti, tra cui i diritti permanenti di rimborso ed eventuali crediti che i titolari e le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 39, paragrafo 2, possono vantare nei confronti dell’ emittente, comprese informazioni sulle modalità di trattamento di tali diritti in caso di procedure di insolvenza, informazioni sull’eventuale attribuzione di diritti diversi a diversi titolari e sui motivi non discriminatori di tale disparità di trattamento;

10.

una descrizione dettagliata del credito rappresentato dal token_collegato_ad_attività per i titolari, tra cui:

a)

la descrizione di ciascuna attività di riferimento e le proporzioni specificate di ciascuna di tali attività;

b)

il rapporto tra il valore delle attività di riferimento e l’importo del credito e la riserva_di_attività; e

c)

una descrizione delle modalità con cui è effettuata una valutazione equa e trasparente delle componenti del credito, che individua, se del caso, le parti indipendenti;

11.

se del caso, informazioni sulle disposizioni adottate dall’ emittente per garantire la liquidità del token_collegato_ad_attività, compreso il nome dei soggetti incaricati di assicurare tale liquidità;

12.

i recapiti per la presentazione dei reclami e una descrizione delle procedure di trattamento dei reclami e di qualsiasi meccanismo di risoluzione delle controversie o procedura di ricorso stabiliti dall’ emittente del token_collegato_ad_attività;

13.

una descrizione dei diritti dei possessori ove l’ emittente non sia in grado di adempiere i propri obblighi, anche in caso di insolvenza;

14.

una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di risanamento;

15.

una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di rimborso;

16.

informazioni dettagliate sulle modalità di rimborso del token_collegato_ad_attività, che indicano anche se il possessore potrà scegliere la forma del rimborso, la forma del trasferimento o la valuta_ufficiale del rimborso;

17.

il diritto applicabile al token_collegato_ad_attività, così come il tribunale competente.

Parte E: informazioni relative alla tecnologia sottostante

1.

Informazioni sulla tecnologia utilizzata, compresi la tecnologia a registro_distribuito, come pure i protocolli e gli standard tecnici impiegati, che consente la detenzione, la conservazione e il trasferimento di token_di_moneta_elettronica;

2.

se del caso, il meccanismo_di_consenso;

3.

i meccanismi di incentivazione per garantire le transazioni e le eventuali commissioni applicabili;

4.

se i token collegati ad attività sono emessi, trasferiti e conservati utilizzando la tecnologia a registro_distribuito gestito dall’ emittente o da un terzo che agisce per conto dell’ emittente, una descrizione dettagliata del funzionamento di tale tecnologia a registro_distribuito;

5.

informazioni sull’esito dell’audit della tecnologia impiegata, se presente, se tale audit è stato effettuato.

Parte F: informazioni sui rischi

1.

I principali rischi connessi alla riserva_di_attività, ove l’ emittente non sia in grado di adempiere i propri obblighi;

2.

una descrizione dei rischi associati all’ emittente del token_collegato_ad_attività;

3.

una descrizione dei rischi associati all’ offerta al pubblico del token_collegato_ad_attività o alla sua ammissione alla negoziazione;

4.

una descrizione dei rischi associati al token collegati ad attività, in particolare relativamente alle attività di riferimento;

5.

una descrizione dei rischi associati all’operatività del progetto del token_collegato_ad_attività;

6.

una descrizione dei rischi associati alla tecnologia impiegata nonché delle misure di attenuazione, se presenti.

Parte G: informazioni sull’investimento della riserva_di_attività

1.

Una descrizione dettagliata del meccanismo volto ad allineare il valore della riserva_di_attività al credito associato al token_collegato_ad_attività, compresi gli aspetti legali e tecnici;

2.

una descrizione dettagliata della riserva_di_attività e della sua composizione;

3.

una descrizione dei meccanismi attraverso i quali vengono emessi e rimborsati i token collegati ad attività;

4.

informazioni sull’eventuale investimento di una parte delle attività di riserva e, se del caso, una descrizione della politica di investimento delle attività di riserva;

5.

una descrizione delle disposizioni in materia di custodia delle attività di riserva, compresa la loro separazione, e il nome dei prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti, degli enti creditizi o delle imprese di investimento nominati quali custodi delle attività di riserva.


ALLEGATO III

ELEMENTI INFORMATIVI PER IL WHITE PAPER SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ PER UN TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

Parte A: informazioni sull’ emittente del token_di_moneta_elettronica

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica dell’ emittente, nonché il termine entro il quale un investitore che contatta l’ emittente tramite tale numero di telefono o indirizzo di posta elettronica riceverà una risposta;

7.

se del caso, identità della società madre;

8.

identità, indirizzo professionale e funzioni delle persone appartenenti all’ organo_di_amministrazione dell’ emittente;

9.

attività commerciale o professionale dell’ emittente e, se del caso, della rispettiva società madre;

10.

potenziali conflitti di interesse;

11.

se l’ emittente del token_di_moneta_elettronica emette anche altre cripto-attività o esercita anche altre attività legate alle cripto-attività, tale circostanza dovrebbe essere chiaramente indicata; l’ emittente dovrebbe indicare altresì l’eventuale esistenza di un legame tra l’ emittente e il soggetto che gestisce la tecnologia a registro_distribuito utilizzata per emettere la cripto-attività, inclusa l’eventualità che i protocolli siano gestiti o controllati da una persona strettamente collegata ai partecipanti al progetto;

12.

la condizione finanziaria dell’ emittente negli ultimi tre anni o, qualora l’ emittente sia stato costituito meno di tre anni addietro, la condizione finanziaria dell’ emittente dalla data della sua registrazione.

La condizione finanziaria è valutata sulla base di un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ emittente e della sua situazione per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause dei cambiamenti sostanziali.

Il resoconto deve offrire un’analisi equilibrata ed esauriente dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ emittente e della sua situazione, coerente con l’entità e la complessità dell’attività del medesimo;

13.

fatta eccezione per gli emittenti di token_di_moneta_elettronica che sono esentati dall’autorizzazione ai sensi dell’articolo 48, paragrafi 4 e 5, i dettagli sull’autorizzazione come emittente di un token_di_moneta_elettronica e il nome dell’ autorità_competente che ha concesso tale autorizzazione.

Parte B: informazioni sul token_di_moneta_elettronica

1.

Nome e abbreviazione;

2.

Una descrizione delle caratteristiche del token_di_moneta_elettronica, compresi i dati necessari per la classificazione del White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, come indicato conformemente al paragrafo 8 di tale articolo;

3.

dettagli di tutte le persone fisiche o giuridiche (compresi il domicilio o gli indirizzi professionali della società) coinvolti nella progettazione e nella realizzazione, quali consulenti, squadra di sviluppo e prestatori di servizi per le cripto-attività.

Parte C: informazioni sull’ offerta al pubblico del token_di_moneta_elettronica o sulla sua ammissione alla negoziazione

1.

Indicazione attestante se il White Paper riguardi un’ offerta al pubblico del token_di_moneta_elettronica o l’ammissione di tale token alla negoziazione;

2.

ove possibile, il numero totale di quote di token_di_moneta_elettronica oggetto dell’ offerta al pubblico o ammesse alla negoziazione;

3.

se del caso, nome delle piattaforme di negoziazione di cripto-attività cui si richiede l’ammissione alla negoziazione del token_di_moneta_elettronica;

4.

il diritto applicabile all’ offerta al pubblico del token_di_moneta_elettronica, così come il tribunale competente.

Parte D: informazioni su diritti e obblighi connessi ai token_di_moneta_elettronica

1.

Una descrizione dettagliata dei diritti e degli obblighi, se presenti, del possessore di token_di_moneta_elettronica, compreso il diritto di rimborso al valore nominale, nonché delle procedure e delle condizioni di esercizio di tali diritti;

2.

una descrizione delle condizioni alle quali è possibile modificare i diritti e gli obblighi;

3.

una descrizione dei diritti dei possessori ove l’ emittente non sia in grado di adempiere i propri obblighi, anche in caso di insolvenza;

4.

una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di risanamento;

5.

una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di rimborso;

6.

i recapiti per la presentazione dei reclami e una descrizione della procedura di trattamento dei reclami e di qualsiasi meccanismo di risoluzione delle controversie o procedura di ricorso stabiliti dall’ emittente del token_di_moneta_elettronica;

7.

se del caso, una descrizione dei sistemi di protezione del valore delle cripto-attività e dei sistemi di indennizzo;

8.

il diritto applicabile al token_di_moneta_elettronica, così come il tribunale competente.

Parte E: informazioni relative alla tecnologia sottostante

1.

Informazioni sulla tecnologia utilizzata, compresi la tecnologia a registro_distribuito, come pure i protocolli e gli standard tecnici impiegati, che consente la detenzione, la conservazione e il trasferimento di token_di_moneta_elettronica;

2.

informazioni sui requisiti tecnici che l’acquirente deve rispettare per acquisire il controllo del token_di_moneta_elettronica;

3.

se del caso, il meccanismo_di_consenso;

4.

i meccanismi di incentivazione per garantire le transazioni e le eventuali commissioni applicabili;

5.

se il token_di_moneta_elettronica è emesso, trasferito e conservato utilizzando la tecnologia a registro_distribuito gestita dall’ emittente o da un terzo che agisce per suo conto, una descrizione dettagliata del funzionamento di tale tecnologia a registro_distribuito;

6.

informazioni sull’esito dell’audit della tecnologia impiegata, se tale audit è stato effettuato.

Parte F: informazioni sui rischi

1.

Una descrizione dei rischi associati all’ emittente del token_di_moneta_elettronica;

2.

una descrizione dei rischi associati al token_di_moneta_elettronica;

3.

una descrizione dei rischi associati alla tecnologia impiegata nonché delle misure di attenuazione, se presenti.


ALLEGATO IV

REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI PER I PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ

Prestatori di servizi per le cripto-attività

Tipo di servizi per le cripto-attività

Requisiti patrimoniali minimi ai sensi dell’ articolo 67, paragrafo 1, lettera a)

Classe 1

Prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato per i seguenti servizi per le cripto-attività:

esecuzione di ordini per conto dei clienti;

il collocamento di cripto-attività;

la prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;

la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

prestazione di consulenza sulle cripto-attività; e/o

gestione del portafoglio per le cripto-attività.

50 000  EUR

Classe 2

Prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato per tutti i servizi per le cripto-attività della classe 1 e:

prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;

scambio di cripto-attività con fondi; e/o

scambio di cripto-attività con altre cripto-attività.

125 000  EUR;

Classe 3

Prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato per tutti i servizi per le cripto-attività della classe 2 e:

gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

150 000  EUR;


ALLEGATO V

ELENCO DELLE VIOLAZIONI DI CUI AI TITOLI III E VI PER GLI EMITTENTI DI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ SIGNIFICATIVI

1.

L’ emittente viola l’articolo 22, paragrafo 1, allorché non comunica all’ABE su base trimestrale, per ciascun token_collegato_ad_attività significativo con un’emissione superiore a 100 000 000 EUR, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), di tale paragrafo.

2.

L’ emittente viola l’articolo 23, paragrafo 1, allorché non interrompe l’emissione di un token_collegato_ad_attività significativo al raggiungimento delle soglie di cui a tale paragrafo o non presenta un piano all’ABE entro 40 giorni lavorativi dal raggiungimento di tali soglie per garantire che il numero medio e il valore medio aggregato trimestrali stimati delle operazioni giornaliere siano mantenuti al di sotto delle soglie in questione.

3.

L’ emittente viola l’articolo 23, paragrafo 4, allorché non rispetta le modifiche del piano di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo come richiesto dall’ABE.

4.

L’ emittente viola l’articolo 25 allorché non comunica all’ABE qualsiasi modifica prevista del proprio modello di business che possa avere un’influenza significativa sulla decisione di acquisto di qualsiasi possessore o potenziale possessore di token collegati ad attività significativi o non descrive tale cambiamento in un White Paper sulle cripto-attività.

5.

L’ emittente viola l’articolo 25 allorché non rispetta una misura imposta dall’ABE conformemente all’articolo 25, paragrafo 4.

6.

L’ emittente viola l’articolo 27, paragrafo 1, allorché non agisce in modo onesto, corretto e professionale.

7.

L’ emittente viola l’articolo 27, paragrafo 1, allorché non comunica con i possessori e i potenziali possessori del token_collegato_ad_attività significativo in modo corretto, chiaro e non fuorviante.

8.

L’ emittente viola l’articolo 27, paragrafo 2, allorché non agisce nel migliore interesse dei possessori del token_collegato_ad_attività significativo o quando concede un trattamento preferenziale a specifici possessori senza renderlo noto nel rispettivo White Paper o, se del caso, nelle comunicazioni di marketing.

9.

L’ emittente viola l’articolo 28 allorché non pubblica sul proprio sito web il White Paper sulle cripto-attività approvato di cui all’articolo 21, paragrafo 1, e, se del caso, il White Paper sulle cripto-attività modificato di cui all’articolo 25.

10.

L’ emittente viola l’articolo 28 allorché non rende i White Paper sulle cripto-attività pubblicamente accessibili entro la data di inizio dell’ offerta al pubblico del token_collegato_ad_attività significativo o dell’ammissione di tale token alla negoziazione.

11.

L’ emittente viola l’articolo 28 allorché non garantisce che il White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, il White Paper sulle cripto-attività modificato rimanga disponibile sul proprio sito web finché il token_collegato_ad_attività significativo è detenuto dal pubblico.

12.

L’ emittente viola l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, allorché pubblica comunicazioni di marketing relative a un’ offerta al pubblico di un token_collegato_ad_attività significativo, o relative all’ammissione alla negoziazione di tale token_collegato_ad_attività significativo, che non sono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 2 di tale articolo.

13.

L’ emittente viola l’articolo 29, paragrafo 3, allorché non pubblica sul proprio sito web le comunicazioni di marketing e le relative modifiche.

14.

L’ emittente viola l’articolo 29, paragrafo 5, allorché non notifica all’ABE le comunicazioni di marketing, su richiesta.

15.

L’ emittente viola l’articolo 29, paragrafo 6, allorché diffonde comunicazioni di marketing prima della pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività.

16.

L’ emittente viola l’articolo 30, paragrafo 1, allorché non pubblica, in modo chiaro, preciso e trasparente, in una posizione facilmente accessibile al pubblico del proprio sito web, l’importo del token_collegato_ad_attività significativo in circolazione e il valore e la composizione della riserva_di_attività di cui all’articolo 36 o allorché non aggiorna le informazioni richieste almeno mensilmente.

17.

L’ emittente viola l’articolo 30, paragrafo 2, allorché non pubblica non appena possibile in una posizione facilmente accessibile al pubblico del proprio sito web una breve sintesi chiara, precisa e trasparente della relazione di audit, nonché la relazione di audit integrale, per quanto concerne la riserva_di_attività di cui all’articolo 36.

18.

L’ emittente viola l’articolo 30, paragrafo 3, allorché non pubblica in una posizione facilmente accessibile al pubblico sul proprio sito web, non appena possibile e in modo chiaro, preciso e trasparente, informazioni su qualsiasi evento che abbia o possa avere un effetto significativo sul valore del token_collegato_ad_attività significativo o sulla riserva_di_attività di cui all’articolo 36.

19.

L’ emittente viola l’articolo 31, paragrafo 1, allorché non istituisce e mantiene procedure efficaci e trasparenti per il trattamento rapido, equo e coerente dei reclami ricevuti dai possessori del token_collegato_ad_attività significativo e da altre parti interessate, incluse le associazioni di consumatori che rappresentano i possessori del token_collegato_ad_attività significativo, e allorché non pubblica descrizioni di tali procedure, o se il token_collegato_ad_attività significativo è distribuito, in tutto o in parte, da soggetti terzi o allorché non istituisce procedure per facilitare il trattamento dei reclami tra i possessori e i soggetti terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h).

20.

L’ emittente viola l’articolo 31, paragrafo 2, allorché non consente ai possessori del token_collegato_ad_attività significativo di presentare reclami a titolo gratuito.

21.

L’ emittente viola l’articolo 31, paragrafo 3, allorché non elabora e non mette a disposizione dei possessori del token_collegato_ad_attività significativo un modello per la presentazione dei reclami e allorché non tiene una registrazione di tutti i reclami ricevuti e di tutte le misure eventualmente adottate in risposta agli stessi.

22.

L’ emittente viola l’articolo 31, paragrafo 4, allorché non esamina tutti i reclami in modo tempestivo ed equo o non comunica l’esito di tali indagini ai possessori del suo token_collegato_ad_attività significativo entro un termine ragionevole.

23.

L’ emittente viola l’articolo 32, paragrafo 1, allorché non attua e mantiene politiche e procedure efficaci per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra l’ emittente stesso e i suoi azionisti o soci, tra se stesso e qualsiasi azionista o membro, sia esso diretto o indiretto, che detiene una partecipazione_qualificata in esso, tra se stesso e i membri del suo organo_di_amministrazione, tra se stesso e i suoi dipendenti, tra se stesso e i possessori del token_collegato_ad_attività significativo o tra se stesso e qualsiasi terzo che svolga una delle funzioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h).

24.

L’ emittente viola l’articolo 32, paragrafo 2, allorché non adotta tutte le misure appropriate per identificare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse derivanti dalla gestione e dall’investimento della riserva_di_attività di cui all’articolo 36.

25.

L’ emittente viola l’articolo 32, paragrafi 3 e 4, allorché non comunica ai possessori del token_collegato_ad_attività significativo, in una posizione ben visibile sul loro sito web, la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuarli o non è sufficientemente preciso da consentire ai potenziali possessori del token_collegato_ad_attività significativo di prendere una decisione di acquisto informata in merito a tale token.

26.

L’ emittente viola l’articolo 33 allorché non notifica immediatamente all’ABE qualsiasi modifica apportata al proprio organo_di_amministrazione o non fornisce all’ABE tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità all’articolo 34, paragrafo 2.

27.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 1, allorché non si dota di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

28.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 2, allorché i membri del suo organo_di_amministrazione non possiedono sufficienti requisiti di onorabilità o non possiedono le conoscenze, le capacità e l’esperienza adeguate, sia individualmente che collettivamente, per svolgere le loro funzioni o non dimostrano di essere in grado di dedicare tempo sufficiente all’efficace esercizio delle loro funzioni.

29.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 3, allorché il suo organo_di_amministrazione non valuta o riesamina periodicamente l’efficacia delle politiche e delle procedure messe in atto per conformarsi agli obblighi di cui ai capi 2, 3, 5 e 6 del titolo III o non adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze a tale riguardo.

30.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 4, allorché ammette azionisti o soci, siano essi diretti o indiretti, con partecipazioni qualificate che non possiedono sufficienti requisiti di onorabilità.

31.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 5, allorché non adotta politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, in particolare allorché omette di stabilire, mantenere e attuare le politiche e le procedure di cui al primo comma, lettere da a) a k), di tale paragrafo.

32.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 5, allorché non stipula accordi contrattuali con i soggetti terzi di cui al primo comma, lettera h), di tale paragrafo, che stabiliscono i ruoli, le responsabilità, i diritti e gli obblighi dell’ emittente e del soggetto terzo interessato o allorché non fornisce una scelta chiara in merito al diritto applicabile.

33.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 6, allorché, a meno che non abbia avviato il piano di cui all’articolo 47, non impiega sistemi, risorse o procedure adeguati e proporzionati per garantire la continuità e la regolarità dei loro servizi e delle loro attività e non mantiene tutti i suoi sistemi e protocolli di accesso di sicurezza secondo in conformità delle norme dell’Unione appropriate.

34.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 7, allorché non sottopone un piano per l’interruzione della prestazione di servizi e attività all’ABE per l’approvazione di tale interruzione.

35.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 8, allorché non individua le fonti di rischio operativo e non riduce al minimo tali rischi attraverso lo sviluppo di sistemi, controlli e procedure adeguati.

36.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 9, allorché non stabilisce una politica e piani di continuità operativa che assicurano, in caso di interruzione dei suoi sistemi TIC e delle sue procedure, la conservazione dei dati e delle funzioni essenziali e il mantenimento delle sue attività o, qualora ciò non sia possibile, il tempestivo recupero di tali dati e funzioni e la rapida ripresa delle sue attività.

37.

L’ emittente violano l’articolo 34, paragrafo 10, allorché non dispone di meccanismi di controllo interno e di procedure efficaci per la gestione del rischio, compresi dispositivi di controllo e salvaguardia efficaci per la gestione dei sistemi TIC in conformità del regolamento (UE) 2022/2554.

38.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 11, allorché non dispone di sistemi e procedure adeguati a garantire la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati, come esige il regolamento (UE) 2022/2554 e in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

39.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 12, allorché non assicura che l’ emittente sia sottoposto ad audit periodico a cura di revisori indipendenti.

40.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 1, allorché non rispetta in ogni momento il requisito di fondi propri pari almeno al più elevato tra quelli di cui alla lettera a) o c) di tale paragrafo, o all’articolo 45, paragrafo 5.

41.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento allorché i fondi propri non sono costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione, a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, senza l’applicazione di soglie per l’esenzione a norma dell’articolo 46, paragrafo 4, e dell’articolo 48 di tale regolamento.

42.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 3, allorché non adempie l’obbligo dell’ABE di detenere un importo superiore di fondi propri, a seguito della valutazione effettuata a norma delle lettere da a) a g) di tale paragrafo.

43.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 5, allorché non effettua periodicamente prove di stress che tengono conto di scenari gravi ma plausibili di stress finanziario, come gli shock dei tassi di interesse, e scenari di stress non finanziario, come il rischio operativo.

44.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 5, allorché non rispetta l’obbligo dell’ABE di detenere un importo più elevato di fondi propri sulla base dell’esito delle prove di stress.

45.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non costituisce e, in ogni momento, non mantiene una riserva_di_attività.

46.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non assicura che la riserva_di_attività sia composta e gestita in modo tale che siano coperti i rischi associati alle attività cui si riferisce il token_collegato_ad_attività significativo.

47.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non assicura che la riserva_di_attività composta e gestita in modo tale che siano affrontati i rischi di liquidità associati ai diritti permanenti di rimborso dei possessori.

48.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 3, allorché non assicura che la riserva_di_attività sia operativamente separata dal patrimonio dell’ emittente e dalla riserva_di_attività di altri token collegati ad attività.

49.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 6, allorché il suo organo_di_amministrazione non garantisce una gestione efficace e prudente della riserva_di_attività.

50.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 6, allorché non assicura che l’emissione e il rimborso del token_collegato_ad_attività significativo siano sempre accompagnati da un corrispondente aumento o decremento nella riserva_di_attività.

51.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 7, allorché non determina il valore aggregato della riserva_di_attività utilizzando prezzi di mercato e non provvede affinché il suo valore aggregato sia sempre almeno pari al valore nominale aggregato dei crediti nei confronti dell’ emittente da parte dei possessori del token_collegato_ad_attività significativo in circolazione.

52.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 8, allorché non dispone di politiche chiare e dettagliate sul meccanismo di stabilizzazione del token_collegato_ad_attività significativo che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a g) di tale paragrafo.

53.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 9, allorché non prescrive un audit indipendente della riserva_di_attività ogni sei mesi, a partire dalla data della sua autorizzazione o a partire dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

54.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 10, allorché non notifica all’ABE i risultati dell’audit a norma di tale paragrafo o non pubblica i risultati dell’audit entro due settimane dalla data di notifica all’ABE.

55.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 1, allorché non stabilisce, mantiene o attua politiche, procedure e accordi contrattuali in materia di custodia che assicurino in ogni momento il soddisfacimento delle condizioni elencate al primo comma, lettere da a) a e), di tale paragrafo.

56.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 2, allorché non dispone, quando emette due o token collegati ad attività significativi, di una politica di custodia per ciascun pool di riserve di attività.

57.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 3, allorché non garantisce che le attività di riserva siano detenute in custodia da un prestatore di servizi per le cripto-attività per conto di clienti, da un ente_creditizio o da un’ impresa_di_investimento entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data dell’emissione del token_collegato_ad_attività significativo.

58.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione, nella designazione e nel riesame dei prestatori di servizi, degli enti creditizi e delle imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva, o non garantisce che il depositario sia una persona giuridica diversa dall’ emittente.

59.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non assicura che i prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva dispongano delle competenze e della reputazione di mercato necessarie per agire in qualità di depositari di tali attività di riserva.

60.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non garantisce negli accordi contrattuali con i depositari che le attività di riserva detenute in custodia siano protette dalle richieste risarcitorie dei creditori dei depositari.

61.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 5, allorché non stabilisce nelle politiche e procedure di custodia i criteri di selezione per la designazione di prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi o imprese di investimento come depositari delle attività di riserva o non stabilisce la procedura per il riesame di tale designazione.

62.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 5, allorché non riesamina periodicamente la designazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento come depositari delle attività di riserva, non valuta le proprie esposizioni nei confronti di tali depositari o non monitora su base continuativa le condizioni finanziarie di tali depositari.

63.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 6, allorché non assicura che la custodia delle attività di riserva sia effettuata in conformità del primo comma, lettere da a) a d), di tale paragrafo.

64.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 7, allorché la designazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente_creditizio o un’ impresa_di_investimento quale depositario delle attività di riserva non è comprovata da un accordo contrattuale o allorché non regolamenta, mediante tale accordo contrattuale, il flusso di informazioni necessarie per consentire all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo, al prestatore di servizi per le cripto-attività, all’ ente_creditizio e all’ impresa_di_investimento di svolgere le loro funzioni di depositari.

65.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 1, allorché investe la riserva_di_attività in prodotti che non sono strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi o allorché tali investimenti non possono essere liquidati rapidamente, con un effetto minimo sui prezzi.

66.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 3, allorché non detiene in custodia a norma dell’articolo 37 gli strumenti finanziari in cui è investita la riserva_di_attività.

67.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 4, allorché non si fa carico di tutti i profitti e le perdite e dei rischi di controparte od operativi derivanti dall’investimento della riserva_di_attività.

68.

L’ emittente viola l’articolo 39, paragrafo 1, allorché non stabilisce, mantiene e attua politiche e procedure chiare e dettagliate sui diritti permanenti di rimborso dei possessori del token_collegato_ad_attività significativo.

69.

L’ emittente viola l’articolo 39, paragrafi 1 e 2, allorché non garantisce che i possessori del token_collegato_ad_attività significativo abbiano diritti permanenti di rimborso a norma di tali paragrafi, e allorché non stabilisce una politica su tali diritti permanenti di rimborso che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a e).

70.

L’ emittente viola l’articolo 39, paragrafo 3, allorché applica commissioni al momento del rimborso del token_collegato_ad_attività significativo.

71.

L’ emittente viola l’articolo 40 allorché concede interessi in relazione al token_collegato_ad_attività significativo.

72.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 1, allorché non adotta, attua e mantiene una politica retributiva che promuova una gestione sana ed efficace del rischio degli emittenti di token collegati ad attività significativi e non crei incentivi ad allentare le norme in materia di rischio.

73.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 2, allorché non garantisce che il suo token_collegato_ad_attività significativo possa essere detenuto in custodia da diversi prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, su una base equa, ragionevole e non discriminatoria.

74.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 3, allorché non valuta o non controlla le esigenze di liquidità per soddisfare le richieste di rimborso del token_collegato_ad_attività significativo da parte dei possessori dello stesso.

75.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 3, allorché non stabilisce, mantiene o attua una politica e procedure per la gestione della liquidità o non garantisce, con la politica e le procedure in parola che le attività di riserva abbiano un profilo di liquidità resiliente che consenta all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo di continuare a operare normalmente, anche in situazioni di stress di liquidità.

76.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 4, allorché non effettua periodicamente prove di stress di liquidità o non inasprisce i requisiti di liquidità laddove richiesto dall’ABE sulla base dei risultati di tali prove.

77.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano di risanamento che preveda l’adozione di misure da parte dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili alla riserva_di_attività nel caso in cui l’ emittente non rispetta tali requisiti, compresi il mantenimento dei suoi servizi relativi al token_collegato_ad_attività significativo, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi dell’ emittente in caso di eventi che comportano un rischio significativo di perturbazione delle attività.

78.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano di risanamento che preveda condizioni e procedure adeguate per garantire la tempestiva attuazione delle azioni di risanamento e un’ampia gamma di opzioni di risanamento di cui al terzo comma di tale paragrafo.

79.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 2, allorché non notifica il piano di risanamento all’ABE e, se del caso, alle sue autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’articolo 21 o dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

80.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 2, allorché non riesamina o aggiorna regolarmente il piano di risanamento.

81.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano operativo a sostegno del rimborso ordinato di ciascun token_collegato_ad_attività significativo.

82.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che dimostri la capacità dell’ emittente di token collegati ad attività significativi di effettuare il rimborso del token_collegato_ad_attività significativo in circolazione emesso senza causare un indebito danno economico ai possessori dello stesso o alla stabilità dei mercati delle attività di riserva.

83.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che comprenda disposizioni contrattuali, procedure e sistemi, compresa la designazione di un amministratore temporaneo, atti a garantire il trattamento equo di tutti i possessori del token_collegato_ad_attività significativo e ad assicurare che i possessori del token_collegato_ad_attività significativo siano pagati tempestivamente con i proventi della vendita delle restanti attività di riserva.

84.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che garantisca la continuità di qualsiasi attività essenziale che sia necessaria per il rimborso ordinato e svolta dall’ emittente o da qualsiasi soggetto terzo.

85.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non notifica il piano di rimborso all’ABE entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’articolo 21 o dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

86.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non riesamina o aggiorna regolarmente il piano di rimborso.

87.

L’ emittente viola l’articolo 88, paragrafo 1, tranne nei casi in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 88, paragrafo 2, allorché non comunica quanto prima al pubblico le informazioni privilegiate di cui all’articolo 87 che lo riguarda direttamente, i in modo da consentire al pubblico di accedervi agevolmente e ampiamente e di valutarle in modo completo, corretto e tempestivo.

ALLEGATO VI

ELENCO DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO IV IN APPLICAZIONE DEL TITOLO III PER GLI EMITTENTI DI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA SIGNIFICATIVI

1.

L’ emittente viola l’articolo 22, paragrafo 1, allorché non comunica all’ABE su base trimestrale, per ciascun token_di_moneta_elettronica significativo denominato in una valuta che non è una valuta_ufficiale di uno Stato membro con un valore di emissione superiore a 100 000 000 EUR, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), di tale paragrafo.

2.

L’ emittente viola l’articolo 23, paragrafo 1, allorché non interrompe l’emissione di un token_di_moneta_elettronica significativo denominato in una valuta che non è una valuta_ufficiale di uno Stato membro al raggiungimento delle soglie di cui a tale paragrafo o non presenta un piano all’ABE entro 40 giorni lavorativi dal raggiungimento di tali soglie per garantire che il numero medio e il valore medio aggregato trimestrali stimati delle operazioni giornaliere siano mantenuti al di sotto delle soglie in questione.

3.

L’ emittente viola l’articolo 23, paragrafo 4, allorché non rispetta le modifiche del piano di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo come richiesto dall’ABE.

4.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento allorché i fondi propri non sono costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione, a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, senza l’applicazione di soglie per l’esenzione a norma dell’articolo 46, paragrafo 4, e dell’articolo 48 di tale regolamento.

5.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 3, allorché non adempie l’obbligo dell’ABE di detenere un importo superiore di fondi propri, a seguito della valutazione effettuata a norma delle lettere da a) a g) di tale paragrafo.

6.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 5, allorché non effettua periodicamente prove di stress che tengano conto di scenari gravi ma plausibili di stress finanziario, come gli shock dei tassi di interesse, e scenari di stress non finanziario, come il rischio operativo.

7.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 5, allorché non rispetta l’obbligo dell’ABE di detenere un importo più elevato di fondi propri sulla base dell’esito delle prove di stress.

8.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non costituisce e non mantiene, in ogni momento, una riserva_di_attività.

9.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non assicura che la riserva_di_attività sia composta e gestita in modo tale da coprire i rischi associati alla valuta_ufficiale cui si riferisce il token_di_moneta_elettronica significativo.

10.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non assicura che la riserva_di_attività sia composta e gestita in modo tale da affrontare i rischi di liquidità associati ai diritti permanenti di rimborso dei possessori.

11.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 3, allorché non assicura che la riserva_di_attività sia operativamente separata dal patrimonio dell’ emittente e dalla riserva_di_attività di altri token_di_moneta_elettronica.

12.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 6, allorché il suo organo_di_amministrazione non garantisce una gestione efficace e prudente della riserva_di_attività.

13.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 6, allorché non assicura che l’emissione e il rimborso del token_di_moneta_elettronica significativo siano sempre accompagnati da un corrispondente aumento o decremento nella riserva_di_attività.

14.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 7, allorché non determina il valore aggregato della riserva_di_attività utilizzando i prezzi di mercato, e non mantenendo il suo valore aggregato sempre almeno pari al valore aggregato dei crediti nei confronti dell’ emittente dei possessori del token_di_moneta_elettronica significativo in circolazione.

15.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 8, allorché non dispone di politiche chiare e dettagliate sul meccanismo di stabilizzazione del token_di_moneta_elettronica significativo che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a g) di tale paragrafo.

16.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 9, allorché non prescrive un audit indipendente della riserva_di_attività ogni sei mesi a partire dalla data di inizio dell’ offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

17.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 10, allorché non notifica all’ABE i risultati dell’audit a norma di tale paragrafo o non pubblica i risultati dell’audit entro due settimane dalla data di notifica all’ABE.

18.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 1, allorché non stabilisce, mantiene o attua politiche, procedure e accordi contrattuali in materia di custodia che assicurino in ogni momento il soddisfacimento delle condizioni elencate al primo comma, lettere da a) a e), di tale paragrafo.

19.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 2, allorché non dispone, quando emette due o più token_di_moneta_elettronica significativi, di una politica di custodia per ciascun pool di riserve di attività.

20.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 3, allorché non garantisce che le attività di riserva siano detenuta in custodia da un prestatore di servizi per le cripto-attività per conto di clienti, da un ente_creditizio o da un’ impresa_di_investimento entro e non oltre cinque giorni lavorativi dall’emissione del token_di_moneta_elettronica significativo.

21.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione, nella designazione e nel riesame dei prestatori di servizi, degli enti creditizi e delle imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva, o non garantisce che il depositario sia una persona giuridica diversa dall’ emittente.

22.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non assicura che i prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva dispongano delle competenze e della reputazione di mercato necessarie per agire in qualità di depositari di tali attività di riserva.

23.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non garantisce negli accordi contrattuali con i depositari che le attività di riserva detenute in custodia siano protette dalle richieste risarcitorie dei creditori dei depositari.

24.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 5, allorché non stabilisce nelle politiche e procedure di custodia i criteri di selezione per la designazione di prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi o imprese di investimento come depositari delle attività di riserva o non stabilisce la procedura per il riesame di tale designazione.

25.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 5, allorché non riesamina periodicamente la designazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento come depositari delle attività di riserva, o non valuta le proprie esposizioni nei confronti di tali depositari e non monitora su base continuativa le condizioni finanziarie di tali depositari.

26.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 6, allorché non assicura che la custodia delle attività di riserva sia effettuata a norma del primo comma, lettere da a) a d), di tale paragrafo.

27.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 7, allorché la designazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente_creditizio o un’ impresa_di_investimento quale depositario delle attività di riserva non è comprovata da un accordo contrattuale o allorché non regolamentano, mediante tale accordo contrattuale, il flusso di informazioni necessarie per consentire all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo, al prestatore di servizi per le cripto-attività, all’ ente_creditizio e all’ impresa_di_investimento di svolgere le loro funzioni di custodi.

28.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 1, allorché investe la riserva_di_attività in prodotti che non sono strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi o allorché tali investimenti non possono essere liquidati rapidamente, con un effetto negativo minimo sui prezzi.

29.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 3, allorché non detiene in custodia a norma dell’articolo 37 gli strumenti finanziari in cui è investita la riserva_di_attività.

30.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 4, allorché non si fa carico di tutti i profitti e le perdite e dei rischi di controparte od operativi derivanti dall’investimento della riserva_di_attività.

31.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 1, allorché non adotta, attua e mantiene una politica retributiva che promuova una gestione sana ed efficace del rischio degli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi e non crei incentivi ad allentare le norme in materia di rischio.

32.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 2, allorché non garantisce che il suo token_di_moneta_elettronica significativo possa essere detenuto in custodia da diversi prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, su una base equa, ragionevole e non discriminatoria.

33.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 3, allorché non valuta o non controlla le esigenze di liquidità per soddisfare le richieste di rimborso del token_di_moneta_elettronica significativo da parte dei possessori dello stesso.

34.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 3, allorché non stabilisce, mantiene o attua una politica e procedure per la gestione della liquidità o non garantisce, con la politica e le procedure in parola che le attività di riserva abbiano un profilo di liquidità resiliente che consenta all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo di continuare a operare normalmente, anche in situazioni di stress di liquidità.

35.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 4, allorché non effettua periodicamente prove di stress di liquidità o non inasprisce i requisiti di liquidità laddove richiesto dall’ABE sulla base dei risultati di tali prove.

36.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 5, allorché non rispetta in ogni momento il requisito di fondi propri.

37.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano di risanamento che preveda l’adozione di misure da parte dell’ emittente di token_di_moneta_elettronica significativi per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili alla riserva_di_attività nel caso in cui l’ emittente non rispetta tali requisiti, compresi il mantenimento dei suoi servizi relativi al token_di_moneta_elettronica significativo emesso, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi dell’ emittente in caso di eventi che comportano un rischio significativo di perturbazione delle attività.

38.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano di risanamento che preveda condizioni e procedure adeguate per garantire la tempestiva attuazione delle azioni di risanamento e un’ampia gamma di opzioni di risanamento di cui al terzo comma, lettere a), b) e c), di tale paragrafo.

39.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 2, allorché non notifica il piano di risanamento all’ABE e, se del caso, alle sue autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale entro sei mesi dalla data di inizio dell’ offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

40.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 2, allorché non riesamina o aggiorna regolarmente il piano di risanamento.

41.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano operativo a sostegno del rimborso ordinato del suo token_di_moneta_elettronica significativo.

42.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2 allorché non dispone di un piano di rimborso che dimostri la capacità dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo di effettuare il rimborso del token_di_moneta_elettronica significativo in circolazione emesso senza causare un indebito danno economico ai possessori dello stesso o alla stabilità dei mercati delle attività di riserva.

43.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che comprenda disposizioni contrattuali, procedure e sistemi, compresa la designazione di un amministratore temporaneo, atti a garantire il trattamento equo di tutti i possessori del token_di_moneta_elettronica significativo e ad assicurare che i possessori del token_di_moneta_elettronica significativo siano pagati tempestivamente con i proventi della vendita delle restanti attività di riserva.

44.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che garantisca la continuità di qualsiasi attività essenziale che sia necessaria per il rimborso ordinato e svolta dall’ emittente o da qualsiasi soggetto terzo.

45.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non notifica il piano di risanamento all’ABE entro sei mesi dalla data di inizio dell’ offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

46.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non riesamina o aggiorna regolarmente il piano di rimborso.


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"Bitcoin: come gestire la dichiarazione dei redditi "